COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 116 del 20.12.2012 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIG. VENDITTELLI MARIO PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 1 E ART. 8 COMMI 9 E 15 DEL C.G.S IN RELAZIONE ALL’ART. 94 TER COMMA 13 NOIF E DELLA SOCIETÀ A.S.D. NUOVA CASSINO CALCIO 1924 AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 1 DEL C.G.S..

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 116 del 20.12.2012 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIG. VENDITTELLI MARIO PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 1 E ART. 8 COMMI 9 E 15 DEL C.G.S IN RELAZIONE ALL’ART. 94 TER COMMA 13 NOIF E DELLA SOCIETÀ A.S.D. NUOVA CASSINO CALCIO 1924 AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 1 DEL C.G.S.. Il Presidente del Comitato Regionale Lazio con la nota del 3.5.2012 ha chiesto l’intervento della Procura Federale a seguito del mancato adempimento da parte della A.S.D. NUOVA CASSINO CALCIO, della decisione del collegio arbitrale della L.N.D. pubblicata sul C.U. n. 3 del 25.2.2012 emessa sulla base del contenzioso tra la predetta Società ed il proprio allenatore SCORSINI MARCO. Il Collaboratore della Procura Federale, dopo aver letto la decisione arbitrale in questione, con la quale la Società NUOVA CASSINO CALCIO è stata condannata a corrispondere al proprio tecnico la somma di € 5.829,00, oltre gli interessi legali, ha posto in evidenza che il lodo del Collegio Arbitrale dianzi richiamato è inappellabile ed immediatamente esecutivo. Ha rilevato l’Organo Federale, che l’inadempimento da parte della Società NUOVA CASSINO CALCIO, risulta per tabulas, dal momento che la stessa non ha dato esecuzione a quanto ingiunto dal Collegio Arbitrale nei termini perentoriamente previsti dalla disciplina vigente, avendo ricevuto formale comunicazione dell’emissione della decisione in parola in data 16.3.2012. Tale comportamento, tenuto dalla Società NUOVA CASSINO CALCIO, ha integrato aperta violazione del disposto dell’art. 94 ter comma 13 delle NOIF e che, quindi, questo tipo di condotta è ascrivibile al Presidente della Società NUOVA CASSINO CALCIO, Sig. VENDITTELLI MARIO. La Procura Federale in considerazione di quanto sopra, ha ritenuto di deferire la Società NUOVA CASSINO CALCIO e il Sig. VENDITTELLI MARIO a questa Commissione Disciplinare Territoriale, per le violazioni loro imputabili ed indicate in titolo. Alla riunione era presente il Collaboratore della Procura Federale mentre la Società ha fatto pervenire memoria difensiva in cui evidenzia che al momento della notifica della decisione del Collegio Arbitrale, il Sig. VENDITTELLI MARIO , non ricopriva più alcuna carica sociale, come risulta dal verbale dell’assemblea straordinaria del 16.1.2012. La Procura insiste per l’affermazione di responsabilità dei deferiti, chiedendo per il Presidente VENDITTELLI MARIO 6 mesi di inibizione e 2 punti di penalizzazione da scontare nella corrente stagione sportiva e l’ammenda di € 3.000,00. Questa Commissione, tenuto conto da accertamenti esperiti presso l’Ufficio Tesseramenti del C.R. Lazio, ha appurato che il verbale di consegna di cui sopra non risulta presentato, e nemmeno inviato il successivo foglio di censimento della nuova Società, quindi appare legittimo il deferimento proposto a carico del Sig. VENDITTELLI MARIO e congrua la sanzione proposta dalla Procura a nei confronti dello stesso per le violazioni addebitategli indicate in oggetto. Per quanto riguarda la richiesta di ammenda e di penalizzazione di 2 punti a carico della società NUOVA CASSINO CALCIO si è dell’avviso che la stessa può essere ridimensionata, tenuto conto dei parametri adottati per casi analoghi. Tutto ciò premesso, questa Commissione Disciplinare Territoriale DELIBERA Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte e per l’effetto di irrogare al Sig. VENDITTELLI MARIO l’inibizione di 6 mesi ed alla Società NUOVA CASSINO CALCIO la penalizzazione di 1 punto in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva, nonché l’ammenda di € 1.000,00. Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della ricezione della comunicazione Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Lazio per le notifiche di rito.
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