COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 116 del 20.12.2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ COMUNALE NAZZANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 28.2.2013 A CARICO DEL CALCIATORE LUCENTINI ALESSANDRO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 91 DEL 22.11.2012 (Gara: MEDULLIA 1174 – COMUNALE NAZZANO del 18.11.2012 – Campionato II Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 116 del 20.12.2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ COMUNALE NAZZANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 28.2.2013 A CARICO DEL CALCIATORE LUCENTINI ALESSANDRO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 91 DEL 22.11.2012 (Gara: MEDULLIA 1174 – COMUNALE NAZZANO del 18.11.2012 – Campionato II Categoria) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe con cui la Società in titolo, assumendo che il pallone sarebbe stato calciato dal giocatore LUCENTINI da una distanza ben più lontana di quella indicata dall’arbitro nel referto, senza alcun intento di colpirlo, chiede una sostanziale riduzione della squalifica; considerato che in sede di audizione, la reclamante, confermando il contenuto del ricorso, fa anche presente che, nel caso di distanza ravvicinata, il pallone avrebbe colpito uno dei calciatori che in quel momento si accalcavano vicino al direttore di gara; ritenuto che la circostanza di cui sopra, benché non se ne faccia cenno nel rapporto, presenta tuttavia elementi di verosimiglianza, tenuto conto della precedente espulsione di un compagno di squadra del LUCENTINI e che lo stesso calciatore non ha accompagnato il gesto con offese o minacce all’arbitro, nemmeno dopo essere stato espulso, talchè la sanzione può essere rivisitata; questa Commissione DELIBERA di accogliere il reclamo avanzato dalla società COMUNALE NAZZANO, riducendo la squalifica al calciatore LUCENTINI ALESSANDRO al 10.1.2013. La tassa reclamo va restituita.
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