COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 116 del 20.12.2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA A.S.D. SPORT ZAGAROLO CA5 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DELL’AMMENDA DI EURO 700,00 E LA DIFFIDA DEL CAMPO DI GIUOCO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 37 DEL 06.11.2012 (GARA: A.S.D. SPORT ZAGAROLO CA5 – CASALBERTONE CALCIO A 5 DEL 14.11.2012 – CAMPIONATO SERIE C2 CALCIO A 5)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 116 del 20.12.2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA A.S.D. SPORT ZAGAROLO CA5 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DELL'AMMENDA DI EURO 700,00 E LA DIFFIDA DEL CAMPO DI GIUOCO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 37 DEL 06.11.2012 (GARA: A.S.D. SPORT ZAGAROLO CA5 – CASALBERTONE CALCIO A 5 DEL 14.11.2012 - CAMPIONATO SERIE C2 CALCIO A 5) La Commissione Disciplinare ; visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali, ascoltata, come da richiesta, la Società interessata. osserva quanto segue. Dal referto di gara emerge che sin dal 20' del primo tempo e per tutta la durata dell'incontro, alcuni tifosi riconducibili alla Società Sport Zagarolo, in più occasioni minacciavano il direttore di gara, offendendolo gravemente. Gli stessi tifosi nel corso del secondo tempo tentavano di invadere il campo, non riuscendovi perchè impediti da un dirigente della Società Casalbertone Calcio che chiudeva prontamente il cancello. Al termine della partita, detti sostenitori riuscivano ad entrare in campo e nonostante che l'arbitro fosse protetto dai dirigenti del Casalbertone, veniva colpito da uno sputo in varie parti del corpo e successivamente da un calcio violento dietro la schiena e alla mano, che gli provocavano forte e persistente dolore; tra l'altro il direttore di gara era costretto a restare oltre il tempo necessario negli spogliatoi per il perdurare dei disordini, che si manifestavano pure presso la porta del suo spogliatoio che veniva colpita a calci e pugni. Infine l'arbitro poteva lasciare l'impianto sportivo accompagnato dai dirigenti della Società ospitante. La Società reclamante, in sede di sua audizione diretta, riportandosi alla sua istanza , e annotando la natura del gesto ai danni dell'arbitro, inaspettato e avulso dal contesto, precisava che lo stesso era stato messo in essere da persona del tutto estranea alla Società, che indossava nelle circostanze una divisa di una Società estranea alla gara. Pertanto, su tali motivi, la ricorrente chiedeva la riduzione della sanzione inflitta e l'annullamento della relativa diffida. Il ricorso può essere accolto soltanto parzialemente. In base ad un' attenta analisi e valutazione di tutti gli elementi che hanno caratterizzato l'evento come delle dichiarazioni di ogni soggetto, ( e pur considerando ampiamente censurabili i fatti incresciosi e i gesti intolleranti e violenti ai danni dell'arbitro), si ritiene a discrezione di questo Organo giudicante che si possa addivenire ad una limitata riduzione della sanzione. Tutto ciò premesso e ritenuto, questa Commissione DELIBERA di ridurre la sanzione pecuniaria dell'ammenda da Euro 700,00 ad euro 500,00, annullando la diffida del campo sportivo, come alla decisione del Giudice sportivo di primo grado del Comitato Regionale Lazio, e meglio al Com.Uff. n.37 del 06.11.2012. La tassa reclamo va restituita.
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