COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 116 del 20.12.2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL SIG. FEDERICI GIUSEPPE , PRESIDENTE DELLA A.S.D. REAL AURORA 3000, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DA LUI SUBITO, DELL’INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN AMBITO FEDERALE FINO AL 31 .01.2013 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON COM. UFF. N.26 DEL 22.11.2012 (GARA: A.S.D.CETUS ROMA – A.S.D. REAL AURORA 3000 DEL 17.11.2012 – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA )

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 116 del 20.12.2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL SIG. FEDERICI GIUSEPPE , PRESIDENTE DELLA A.S.D. REAL AURORA 3000, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DA LUI SUBITO, DELL’INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN AMBITO FEDERALE FINO AL 31 .01.2013 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON COM. UFF. N.26 DEL 22.11.2012 (GARA: A.S.D.CETUS ROMA – A.S.D. REAL AURORA 3000 DEL 17.11.2012 - CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA ) La Commissione disciplinare territoriale, visto il reclamo in epigrafe, esaminati gli atti ufficiali, osserva quanto segue: Dal referto di gara emerge che al 43’ minuto del primo tempo, il Sig. Federici Giuseppe, veniva allontanato dall’arbitro per proteste nei suoi confronti. Alla notifica del provvedimento disciplinare, si posizionava all’esterno del recinto di gioco, da dove continuava il proprio comportamento, proferendo parole irriguardose. Al termine del primo tempo, questi rientrava in campo, pronunciando ulteriori frasi offensive anche di origine discriminatoria , nei confronti del direttore di gara e ciò fino al rientro nel proprio spogliatoio. Il ricorrente nel suo atto introduttivo , pur ammettendo parzialmente le contestazioni addotte , per cui è causa il provvedimento impugnato , dando una versione edulcorata dei fatti , escludeva di aver detto espressioni di natura razziale, avverso la persona dell’arbitro. Il ricorso , peraltro deficitario nella forma e nei requisiti, perché privo della essenziale richiesta ad oggetto della revisione, non è degno di accoglimento, considerando le chiare ed inequivocabili risultanze del rapporto arbitrale , che come è ben noto assurge a fonte privilegiata di prova sul comportamento tenuto da ogni tesserato durante lo svolgimento delle competizioni. In particolare sulla condotta del Presidente Federici, manifestata nei confronti dell’arbitro, che ha tra l’altro annotato sul suo processo verbale , l’esatta espressione pronunciata dal dirigente della Soc. A.S.D. Real Aurora 3000. Tutto ciò premesso, questa Commissione DELIBERA di respingere il reclamo, e ritenuta ben adeguata e congrua la sanzione comminata in primo grado, conferma la stessa e quindi l’inibizione del Sig. Federici Giuseppe, a svolgere ogni attività in ambito federale fino a tutto il 31.01.2013, come al provvedimento del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Roma di cui al Com. Uff. n. 26 del 22.11.2012. La tassa reclamo va incamerata.
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