COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 20.12.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 9 – Reclamo A.C.D. Rapallo R. 1914 avverso la squalifica del calciatore Cristiano Balducci per quattro giornate – Gara Rapallo – Don Bosco Spezia del 25.11.2012 Campionato Promozione. C.U. n. 31 del 28.11.2012.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 20.12.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 9 - Reclamo A.C.D. Rapallo R. 1914 avverso la squalifica del calciatore Cristiano Balducci per quattro giornate - Gara Rapallo - Don Bosco Spezia del 25.11.2012 Campionato Promozione. C.U. n. 31 del 28.11.2012. La Commissione Disciplinare, letto il reclamo col quale l’A.C.D. Rapallo R. 1914 si è opposta alla squalifica per quattro giornate del calciatore Cristiano Balducci, lamentandosi dell’eccessività della sanzione e, in parte, contestando il resoconto arbitrale. L’istante chiede pertanto l’applicazione del minimo di pena di cui all’art. 19 comma 4 lett. a. CGS, cioè la squalifica per due giornate di gara; visionati gli atti ufficiali dai quali si evince che il Balducci, espulso per aver colpito con una manata al volto un avversario, dopo l’allontanamento sostava nei pressi della panchina avversaria verso la quale poneva in essere un comportamento provocatorio. Al termine della gara rivolgeva frasi ingiuriose all’arbitro; respinta la richiesta di acquisizione di prove testimoniali, non ammesse nel giudizio sportivo che, per quanto attiene ai fatti occorsi nel terreno di gioco e nelle sue pertinenze, si svolge esclusivamente sulla base delle risultanze ufficiali. Tali documenti, quando espressi, come nel caso di specie, in forma chiara e senza contraddizioni, assumono valore di prova assoluta che non può essere superata da interessate dichiarazioni di parte; respinte, perché estranee al resoconto arbitrale, le ulteriori eccezioni proposte dal sodalizio reclamante; ritenuta la sanzione inflitta in prime cure appropriata alle infrazioni commesse dal calciatore, così determinata: a) squalifica per tre giornate per condotta violenta nei confronti di calciatori (minimo edittale di cui all’art. 19 comma 4 lett. b. CGS); b) un’altra giornata di fermo per il comportamento tenuto dal Balducci dopo l’allontanamento dal terreno di gioco e a fine gara; per questi motivi respinge il reclamo e dispone l’incameramento della tassa addebitata in conto.
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