COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 95 del 20.12.2012 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO F.C.D. REAL CAMERANESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE POLENTA DAVIDE SEGUITO GARA REAL CAMERANESE/FABRIANO DEL 2.12.2012 CAMPIONATO REGIONALE DI PRIMA CATEGORIA GIRONE “B” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 84 del 05.12.2012)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 95 del 20.12.2012 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO F.C.D. REAL CAMERANESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE POLENTA DAVIDE SEGUITO GARA REAL CAMERANESE/FABRIANO DEL 2.12.2012 CAMPIONATO REGIONALE DI PRIMA CATEGORIA GIRONE “B” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 84 del 05.12.2012) Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava al calciatore POLENTA Davide, asseritamente tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica per tre gare effettive per il comportamento da questi tenuto, nel corso della gara, nei confronti dell’arbitro. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo la F.C.D. Real Cameranese chiedendo la riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato, in quanto questi si sarebbe limitato a proferire, peraltro senza rivolgerglisi direttamente, una frase irriguardosa all’arbitro, ma senza protestare platealmente ed allontanandosi immediatamente. Al termine della gara, lo stesso calciatore porse le sue scuse all’arbitro per l’accaduto. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • ritenuto il calciatore Polenta responsabile della violazione ascrittagli; • ritenuto che la condotta del ridetto tesserato vada inquadrata nell’ambito della fattispecie di cui all’art. 19, 4° comma, lett. a) del Codice di giustizia sportiva e punita con l’applicazione della sanzione ivi prevista nel minimo edittale; • ritenuto pertanto di poter aderire all’invocata riduzione della sanzione impugnata. P.Q.M. accoglie il gravame come sopra proposto dalla F.C.D. Real Cameranese e, per l’effetto, riduce la squalifica del calciatore POLENTA Davide a due giornate di gara. Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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