COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 59 del 20.12.2012 Delibere della Commissione Disciplinare 6.2.1. U.S.D. BIFERNO CALCIO – AVVERSO PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE G.S.T. – COMUNICATO UFFICIALE – SQUALIFICA CALCIATORE (GARA N. VICHIATURO – BIFERNO CALCIO DEL 1°.12.2012 – CAMPIONATO PROMOZIONE – 13^ANDATA)

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 59 del 20.12.2012 Delibere della Commissione Disciplinare 6.2.1. U.S.D. BIFERNO CALCIO – AVVERSO PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE G.S.T. – COMUNICATO UFFICIALE - SQUALIFICA CALCIATORE (GARA N. VICHIATURO - BIFERNO CALCIO DEL 1°.12.2012 – CAMPIONATO PROMOZIONE - 13^ANDATA) La Commissione Disciplinare, letto il ricorso e visto il referto di gara, osserva quanto segue. La ricorrente non nega che il calciatore Montanaro Gaudenzio abbia tenuto condotta violenta verso un avversario, ma giustifica tale comportamento con la provocazione che questi ha posto in essere. Quanto sostenuto non trova alcun riscontro nel referto arbitrale, che, invece, riporta in modo chiaro l'azione violenta posta in essere dal Montanaro, che, per di più, è avvenuta non in una azione di gioco. La consolidata giurisprudenza in materia ritiene la condotta non regolamentare, messa in atto a gioco fermo o, comunque, in situazioni di non possesso palla, passibile di una più grave sanzione in quanto non giustificata dall'ardore agonistico. Quanto sopra, anche in considerazione che il G.S. ha applicato la sanzione minima della squalifica per tre giornate prevista per l'infrazione commessa dal calciatore Montanaro Gaudenzio dall'art. 19, comma 4, lett. b), del C.G.S., non permette a questa Commissione Disciplinare di poter riconoscere la richiesta riduzione della sanzione inflitta al suddetto. P.Q.M. delibera di rigettare il ricorso. Dispone addebitarsi la tassa reclamo sul conto della società reclamante.
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