COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 59 del 20.12.2012 Delibere della Commissione Disciplinare 6.2.2. U.S. ROCCASICURA – AVVERSO PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE G.S.T. – COMUNICATO UFFICIALE – SQUALIFICA CALCIATORE (GARA ROCCASICURA – ROSETO DEL 5.12.2012 – CAMPIONATO PROMOZIONE – 13^ ANDATA)
COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul
Comunicato Ufficiale N. 59 del 20.12.2012
Delibere della Commissione Disciplinare
6.2.2. U.S. ROCCASICURA - AVVERSO PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE G.S.T. –
COMUNICATO UFFICIALE - SQUALIFICA CALCIATORE
(GARA ROCCASICURA - ROSETO DEL 5.12.2012 – CAMPIONATO PROMOZIONE – 13^ ANDATA)
La Commissione Disciplinare,
letto il ricorso e visti gli atti ufficiali di gara, osserva quanto segue.
La società ricorrente nega che il calciatore Lombardi Carlo, nato il giorno 11 aprile 1978, abbia
tenuto comportamento violento nel confronti dell'assistente arbitrale e, in particolare, che lo abbia
schiaffeggiato, anche se ammette che lo stesso si sia avvicinato prima all'arbitro e poi allo stesso
assistente per chiedere spiegazioni dopo che gli era stato mostrato il cartellino rosso. Allega al
ricorso un D.V.D. riportante le riprese della gara, chiedendone l'acquisizione agli atti, e chiede di
sentire il calciatore ed i dirigenti della U.S. Roccasicura in contraddittorio con la terna arbitrale, di
ascoltare testimoni e di acquisire il rapporto redatto dai Carabinieri presenti sul terreno di gioco.
Va rammentato che l'art. 35 del C.G.S. indica in modo tassativo i mezzi di prova e le formalità
procedurali previsti nei procedimenti relativi alle infrazioni connesse allo svolgimento delle gare.
Nei casi in cui si tratta del comportamento di calciatori durante una gara recita testualmente " i
rapporti dell'arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale e i relativi eventuali supplementi fanno
piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare". Il
suddetto articolo prevede, inoltre, la "facoltà" da parte degli Organi di Giustizia Sportiva di
utilizzare, quale mezzo di prova, anche riprese televisive o altri filmati che offrano piena garanzia
tecnica e documentale, ma solo nei casi in cui i documenti ufficiali indicano quale ammonito,
espulso o allontanato soggetto diverso dall'autore dell'infrazione. E' prevista anche la possibilità
per la L.N.D. di utilizzo delle riprese e dei filmati nei casi di condotta violenta tenuta da tesserato
non visti dall'arbitro, inteso nel senso di arbitro e assistenti.
Ciò porta a non ammettere l'acquisizione agli atti del DVD, perché nel caso in esame non ricorrono
le fattispecie previste, come, pure, va esclusa la richiesta di sentire in contraddittorio tesserati ed
arbitri e la richiesta di acquisizione del rapporto dei Carabinieri, perché non ammesse dal Codice di
Giustizia Sportiva.
La valutazione dei fatti oggetto del ricorso va operata, quindi, sulle risultanze degli atti ufficiali di
gara e sulle osservazioni riportate in ricorso, che, come detto, si limitano a sostenere che il
Lombardi non ha tenuto comportamento violento verso l'assistente arbitrale.
La giurisprudenza, nel confermare il principio della fonte privilegiata di prova per il referto arbitrale,
il rapporto degli assistenti ed i loro eventuali supplementi, ha stabilito che essi hanno piena
efficacia probatoria qualora le loro risultanze non sono manifestamente lacunose e contraddittorie.
La condotta tenuta dal calciatore Lombardi Carlo è stata riportata dall'assistente con chiarezza e
precisione, evidenziando prima una sua azione violenta a danno di un avversario, cosa questa
sulla quale la società ricorrente nulla ha detto, e poi quella ancora più violenta a carico dello stesso
assistente che aveva richiamato il direttore di gara sul gesto tenuto dal Lombardi verso
l'avversario.
Al fine della graduazione della sanzione da infliggere al tesserato va tenuto conto delle infrazioni
commesse, ma, anche, degli effetti fisici prodotti dalla sua condotta sia sull'avversario e sia
sull'assistente arbitrale. Il fatto che non sono indicati quelli sul calciatore avversario e quelli
sull'assistente sono solo riportati in rapporto, ma non documentati, quindi da ritenere molto lievi,
porta questa C.D. a riconoscere una riduzione della squalifica inflitta al Lombardi lasciandola in
limiti assolutamente afflittivi.
P.Q.M.
delibera di ridurre la squalifica del calciatore Lombardi Carlo, nato l'11/04/1978, a tutto il 30 giugno
2014.
Dispone restituirsi la tassa già versata.
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