COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 59 del 20.12.2012 Delibere della Commissione Disciplinare 6.2.3. A.S.D. GIOVENTU’ MACCHIAGODENESE – AVVERSO PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE G.S.T. – COMUNICATO UFFICIALE N. – INIBIZIONE A DIRIGENTI e SQUALIFICA A CALCIATORE (GARA REAL SESSANO – GIOVENTÙ MACCHIAGODENESE DEL 24.11.2012 – CAMPIONATO 2^ CATEGORIA GIRONE B – 10^ ANDATA)

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 59 del 20.12.2012 Delibere della Commissione Disciplinare 6.2.3. A.S.D. GIOVENTU' MACCHIAGODENESE - AVVERSO PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE G.S.T. – COMUNICATO UFFICIALE N. - INIBIZIONE A DIRIGENTI e SQUALIFICA A CALCIATORE (GARA REAL SESSANO - GIOVENTÙ MACCHIAGODENESE DEL 24.11.2012 - CAMPIONATO 2^ CATEGORIA GIRONE B - 10^ ANDATA) La Commissione Disciplinare, letto il ricorso e visti gli atti ufficiali di gara, osserva quanto segue. La ricorrente ha chiesto la riforma delle decisioni del G.S. relative alla squalifica del calciatore Costantinescu Nicolae ed alle inibizioni dei dirigenti Midea Felice e Notte Antonio ritenendole sproporzionate rispetto ai fatti realmente verificatisi nella partita giocata il 24 novembre 2012. A sostegno di tale richiesta ha rappresentato che i due dirigenti si sono limitati a protestare verso l'arbitro rimanendo sempre a debita distanza dallo stesso e che il calciatore si è avvicinato in maniera "vivace" all'arbitro spingendolo e colpendolo "più o meno volontariamente in un campanello di persone", senza premeditazione o violenza, perché se ci fossero state avrebbero avuto sicuramente effetti fisici sull'arbitro ben più gravi. Nel ricorso vengo riportate pure considerazioni e richieste che esulano dai fatti in trattazione e che, di conseguenza, non possono essere prese in considerazione dalla Commissione Disciplinare. Nel merito degli accadimenti, questa C.D. è tenuta a valutare le risultanze del referto arbitrale, del supplemento di rapporto e dei documenti ad essi allegati, che, è bene ribadire, sono fonte di prova privilegiata quando non sono manifestamente lacunosi e contraddittori. Nel caso in esame si rilevano ricostruzioni chiare e precise di fatti e comportamenti che hanno determinato, oltre a lesioni fisiche documentate sulla persona del direttore di gara, anche la sospensione della partita, fatto questo che deve essere considerato e valutato nella quantificazione delle sanzioni. Nello specifico il calciatore Costantinescu risulta senza ombra di dubbio l'artefice delle lesioni riportate dall'arbitro a seguito di una testata che il suddetto ha dato volontariamente sul viso dell'arbitro, azione questa preceduta da varie spinte. A nulla rileva che ciò sia avvenuto in un contesto in cui l'arbitro era contestato e circondato da alcuni giocatori e che, come sostenuto in ricorso, il calciatore non abbia proferito frasi dal contenuto minatorio o da comportamenti successivi sanzionabili. Rileva, invece, che l'azione ha prodotto la situazione di malessere fisico e psichico che non ha permesso al direttore di gara di portare a termine la gara. La gravità della condotta del calciatore e gli effetti che essa ha prodotto non permettono di riconoscere riduzione della squalifica inflitta dal G.S. Per quanto attiene alle sanzioni riguardanti il massaggiatore Midea Felice ed il dirigente accompagnatore Notte Antonio, nemmeno è possibile riconoscere alcuna riduzione, in quanto la loro condotta concretizzatasi non solo in insulti e minacce, riportate in modo preciso nel supplemento di referto, ma anche nell'aver alimentato la situazione di caos creatasi, anziché provvedere a riportarla alla calma, e nell'aver messo in atto un tentativo di violenza a carico dell'arbitro non concretizzatosi solo per il pronto intervento di calciatori di entrambe le squadre. P.Q.M. delibera di rigettare il ricorso e di confermare le sanzioni inflitte dal G.S. a carico del calciatore Costantinescu Nicolae, del massaggiatore Midea Felice e del dirigente accompagnatore Notte Antonio. Dispone incamerarsi la tassa reclamo già versata.
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