COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 60 del 22.12.2012 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA URURI C5 – PETRELLA DEL 09/12/2012

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 60 del 22.12.2012 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA URURI C5 – PETRELLA DEL 09/12/2012 Il Giudice Sportivo Territoriale, a scioglimento della riserva di cui al Comunicato Ufficiale n. 55 del 13/12/2012; premesso che: • la società Petrella ha fatto pervenire il proprio reclamo nei modi e nei termini previsti dalla normativa federale vigente; • la società Ururi C5 non ha fatto pervenire proprie controdeduzioni in merito; letto il reclamo rileva che la società Petrella giustifica la propria mancata presentazione alla gara in epigrafe a causa delle avverse condizioni meteorologiche in atto nel proprio paese il giorno 9 dicembre u.s. In particolare, come si evince dalla attestazione allegata rilasciata dalla Stazione dei Carabinieri di Petrella Tifernina (CB) “tutte le strade si presentavano innevate e particolarmente ghiacciate a causa della neve caduta nella nottata e delle temperature molto rigide e pertanto risultavano molto pericolose per la circolazione stradale”; tutto ciò premesso, questo GST ritiene che la presenza di ghiaccio e neve sulle strade, certificata dai Carabinieri, ha causato sicuramente una situazione di forza maggiore che di fatto ha impedito alla società Petrella di presentarsi regolarmente per la disputa della gara in epigrafe. Per tutti questi motivi, visto l’art. 55 NOIF D E C I D E 6. di riconoscere la sussistenza di una causa di forza maggiore e, per gli effetti, di accogliere le giustificazioni della società Petrella in relazione alla propria mancata presenza alla gara in epigrafe; 7. di rimettere gli atti alla Segreteria del CR Molise per gli adempimenti di competenza, al fine della ripetizione della gara medesima. Nulla per la tassa reclamo non versata.
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