COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 60 del 22.12.2012 Delibere della Commissione Accertamenti Danni 4.3.2. RICHIESTA DI RISARCIMENTO DANNI AVANZATA DALL’ARBITRO BALDI ANGELO GABRIELE NATO A TARANTO IL 16/05/1992 E RESIDENTE A LONGANO (IS) VIA SAN SALVATORE N. 29 INERENTE LA DISPUTA DELLA GARA VALEVOLE PER IL CAMPIONATO REGIONALE DI PROMOZIONE DISPUTATASI AD ALIFE (CE) IL 10/11/2012 TRA ALIFE E ROCCASICURA .
COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul
Comunicato Ufficiale N. 60 del 22.12.2012
Delibere della Commissione Accertamenti Danni
4.3.2. RICHIESTA DI RISARCIMENTO DANNI AVANZATA DALL’ARBITRO BALDI
ANGELO GABRIELE NATO A TARANTO IL 16/05/1992 E RESIDENTE A
LONGANO (IS) VIA SAN SALVATORE N. 29 INERENTE LA DISPUTA DELLA
GARA VALEVOLE PER IL CAMPIONATO REGIONALE DI PROMOZIONE
DISPUTATASI AD ALIFE (CE) IL 10/11/2012 TRA ALIFE E ROCCASICURA .
La commissione, preso atto della richiesta formulata dall’arbitro Baldi Angelo Gabriele
relativamente al danneggiamento dell’autovettura FIAT STILO tg CD740JV di proprietà della sig.ra
Baldi Daphne residente a Longano (IS) alla via San Salvatore n. 29, decide di rigettare la domanda
per le motivazioni di seguito esposte:
Si rileva il mancato rispetto della normativa federale, reiterata nei C.U. ove ai punti a, b, c e d , cui
si fa espresso rinvio, sono previste le prescrizioni cui gli arbitri devono attenersi per poter
accedere al rimborso di eventuali danni subiti in occasione di gare federali. Ivi è infatti
espressamente previsto che il mancato rispetto delle disposizioni innanzi citate preclude qualsiasi
forma di richiesta danni.
In particolare la Commissione ha preso atto delle modalità di denuncia dell’accaduto ma ha
rilevato che gli atti vandalici (graffi) presenti su entrambe le fiancate dell’autovettura menzionata
non sono stati constatati nell’immediatezza ne fatti riscontrare al dirigente della soc. ospitante,
bensì solo all’atto dell’indicata denuncia
Pertanto, non essendo esattamente individuabili le circostanze di tempo e di luogo in cui il fatto
denunciato è accaduto, non è possibile, allo stato, configurare ipotesi di responsabilità a carico
della soc. ALIFE.
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