COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 60 del 22.12.2012 Delibere della Commissione Accertamenti Danni 4.3.3. RICHIESTA DI RISARCIMENTO DANNI AVANZATA DALL’ARBITRO GENNARELLI GIUSEPPE NATO A CAMPOBASSO IL 19/03/1985, RESIDENTE AD ORATINO (CB) C.DA POZZACCHIO, 29, INERENTE LA DISPUTA DELLA GARA VALEVOLE PER LA MOLISE CUP DI CALCIO A 5 TRA LE SQUADRE F.V. FUTSAL PENTRIA-POZZILLI FIVE 2009 DISPUTATASI A FORNELLI (IS) IL 15/10/2012.
COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul
Comunicato Ufficiale N. 60 del 22.12.2012
Delibere della Commissione Accertamenti Danni
4.3.3. RICHIESTA DI RISARCIMENTO DANNI AVANZATA DALL’ARBITRO
GENNARELLI GIUSEPPE NATO A CAMPOBASSO IL 19/03/1985, RESIDENTE
AD ORATINO (CB) C.DA POZZACCHIO, 29, INERENTE LA DISPUTA DELLA
GARA VALEVOLE PER LA MOLISE CUP DI CALCIO A 5 TRA LE SQUADRE
F.V. FUTSAL PENTRIA-POZZILLI FIVE 2009 DISPUTATASI A FORNELLI (IS) IL
15/10/2012.
La commissione, preso atto della richiesta formulata dall’arbitro Gennarelli Giuseppe
relativamente al danneggiamento dell’autovettura Volkswagen Golf tg DD493EW di proprietà della
sig.ra Cristofano Emma madre convivente, decide di rigettare la domanda per le motivazioni di
seguito esposte:
Si rileva il mancato rispetto della normativa federale, reiterata nei C.U. ove ai punti a, b, c e d , cui
si fa espresso rinvio, sono previste le prescrizioni cui gli arbitri devono attenersi per poter accedere
al rimborso di eventuali danni subiti in occasione di gare federali . Ivi è infatti espressamente
previsto che il mancato rispetto delle disposizioni innanzi citate preclude qualsiasi forma di
richiesta danni.
In particolare la Commissione ha preso atto delle modalità di denuncia dell’accaduto ma ha
rilevato che gli atti vandalici, tre righe parallele su tutta la fiancata dx dell’autovettura menzionata
non sono stati fatti riscontrare al dirigente della soc. ospitante, bensì evidenziati dall’arbitro solo
all’atto dell’indicata denuncia
Pertanto, non essendo esattamente individuabili le circostanze di tempo e di luogo in cui il fatto
denunciato è accaduto, non è possibile, allo stato, configurare ipotesi di responsabilità a carico
della soc. FUTSAL PENTRIA .
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