COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 61 del 27.12.2012 Delibera della Commissione Disciplinare 6.2.1. A.S.D. SANTELIANA – AVVERSO PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE G.S.T. – COMUNICATO UFFICIALE N. 48 – PERDITA DELLA GARA ED AMMENDA (GARA SANTELIANA – CAMPODIPIETRA DEL 18.11.2012 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE – 11^ ANDATA)

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 61 del 27.12.2012 Delibera della Commissione Disciplinare 6.2.1. A.S.D. SANTELIANA – AVVERSO PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE G.S.T. – COMUNICATO UFFICIALE N. 48 - PERDITA DELLA GARA ED AMMENDA (GARA SANTELIANA - CAMPODIPIETRA DEL 18.11.2012 - CAMPIONATO DI PROMOZIONE – 11^ ANDATA) La Commissione Disciplinare, letto il ricorso proposto dalla società A.S.D. Santeliana avverso il provvedimento del Giudice sportivo, pubblicato nel C.U. 48, con il quale veniva irrogata la sanzione della perdita della gara e l’ammenda di € 250,00 in relazione alla gara del campionato di Promozione Santeliana – Campodipietra, svoltasi il 18.11.2012, e visti gli atti ufficiali di gara: referto, supplemento e relazioni dell’assistente arbitrale e del commissario di campo, ai quali è riconosciuto, ex art. 35 del CGS, piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, osserva quanto segue. Dalla lettura degli atti ufficiali si rileva che: al 15° del 2° tempo, sul risultato di 1-1, da parte della società ospitante A.S.D. Santeliana, in modo spontaneo e senza alcuna richiesta ufficiale, venivano accesi i riflettori dell’impianto sportivo al fine di migliorare la visibilità, sino ad allora ancora discreta; gli stessi riflettori, al 42° del 2° tempo, sul ris ultato di 1-3 in favore del Campodipietra, venivano volontariamente spenti a seguito di tassativo ordine impartito dalla panchina della Santeliana, attraverso i sigg.ri Cordone Mario e Fusaro Michele, e rivolto al custode dell’impianto, che provvedeva, con solerzia, in tal senso; a seguito dello spegnimento dell’impianto di illuminazione, la visibilità sul terreno di giuoco diveniva più difficoltosa a causa dell’incalzare della nebbia e, quindi, alla prima interruzione il capitano della Santeliana chiedeva al direttore di gara la verifica delle condizioni di visibilità secondo regolamento; il direttore di gara, al quale compete la decisone sulla impraticabilità del campo, dopo aver espressamente richiesto al dirigente accompagnatore della società Santeliana di riaccendere i riflettori dell’impianto di illuminazione, per migliorarne la visibilità, dopo averne avuto espresso rifiuto, provvedeva alla rituale verifica, con entrambi i capitani, invitando le due squadre a riprendere la gara atteso che le porte del campo erano ancora visibili e, quindi, in assenza di quelle condizioni necessarie per decretare la sospensione della partita; alla decisione del direttore di gara si opponevano fermamente i dirigenti della Santeliana, sigg.ri Garofano Salvatore e Fusaro Michele, nonché il capitano della squadra, minacciando che avrebbero ritirato la squadra nel caso di prosecuzione della gara; l’ostruzionismo posto in essere dai tesserati della Santeliana, nonostante i reiterati inviti da parte dell’arbitro alla ripresa della gara, durava per circa 5 minuti, pregiudicando, così, la visibilità del terreno di giuoco per l’incalzare della nebbia e determinando, conseguentemente, il direttore di gara a sospendere definitivamente la partita. Il ricorso proposto dalla società A.s.d. Santeliana non nega quanto espressamente riportato nel referto, supplemento e rapporto del commissario di campo, considerandoli sostanzialmente veritieri, circoscrivendo la responsabilità di quanto accaduto nei soli confronti del proprio dirigente, sig. Fusaro Antonio, unico ad “obbligare” il custode allo spegnimento dell’impianto di illuminazione, ritenendo, anzi, che la gara in questione, successivamente alla verifica sulle condizioni di visibilità con i capitani delle due squadre, “poteva e doveva continuare”, e che il direttore di gara avrebbe dovuto seguire una diversa procedura, all’atto della verifica delle condizioni della visibilità, espellendo il capitano e il vice capitano della Santeliana nel momento in cui si fossero rifiutati alla prosecuzione della gara. La ricorrente ammette, quindi, che al momento delle verifiche della visibilità vi erano le condizioni per continuare la gara ed ammette, anche, che davanti alla decisione dell'arbitro di continuare la gara c'era stata la "reazione dei nostri giocatori che, attraverso il nostro capitano, minacciavano di abbandonare il campo in caso di ripresa del gioco", come riportato nel ricorso. Nel ricorso viene, inoltre, lamentato che nella decisione del G.S. non viene richiamata nessuna norma del Codice di Giustizia Sportiva o altra federale che ritiene sia stata violata della società Santeliana. Le richieste avanzate dalla ricorrente società sono: di riconoscere l'errore tecnico dell'arbitro, perché non ha preso i provvedimenti disciplinari a carico del capitato e del vice capitano, con l'annullamento della decisione del G.S. in ordine alla punizione della perdita della gara e conseguente ripetizione della stessa; la revoca o, in subordine, la riduzione della ammenda di euro 250,00; di non interessare la Procura Federale per i fatti verificatisi per la piena ammissione delle colpe da parte del dirigente Fusaro Michele. Alla luce dei fatti accaduti, cosi come refertati e non sostanzialmente smentiti dalla società ricorrente, a parere di questa Commissione Disciplinare, vanno valutati due aspetti: uno relativo al comportamento tenuto dai dirigenti e dai tesserati in merito allo spegnimento dell'illuminazione ed alle altre azioni poste in essere dagli stessi nei frangenti successivi al suddetto spegnimento, ed uno relativo il comportamento dei calciatori e dei dirigenti che davanti alla decisione dell'arbitro di continuare la gara hanno opposto un netto rifiuto minacciando di ritirare la squadra. Nel primo caso si ritiene legittima la trasmissione degli atti alla Procura Federale operata dal G.S. per l'accertamento delle responsabilità per la condotta antisportiva e contro tutti i principi di lealtà e correttezza attuata dai dirigenti e dai tesserati della società A.S.D. Santeliana . Nel secondo caso la valutazione del comportamento dei calciatori e dirigenti compete all'Organo di Giustizia Sportiva che deve stabilire se ed in quale misura essi abbiano avuto influenza sulla regolarità di svolgimento della gara. Ebbene, la gara non si è potuta concludere, non perché non vi era visibilità sul campo, a prescindere dalla accensione o meno dell'impianto di illuminazione, ma perché la A.S.D. Santeliana, e per essa i suoi calciatori ed i suoi dirigenti, si è rifiutata di riprendere la gara minacciando di ritirarsi ogni volta che il direttore di gara ha invitato i presenti a giocare dopo aver accertato, alla presenza dei due capitani, che vi erano le condizioni per giocare. Tale condotta, da ritenersi quale sostanziale rinuncia, manifestatasi sul campo con le affermazioni e le minacce di non proseguire la gara fatte nelle occasioni in cui l'arbitro decideva di riprendere la gara e confermata per iscritto dalla società nel ricorso, ricade nella fattispecie prevista dall'art. 17, comma 1, del C.G.S. e dall'art. 53, commi 2 e 7, delle N.O.I.F. e come tale deve essere sanzionata. Va rappresentato, infine, che la mancata espulsione del capitano e del vice capitano, come rappresentato dalla ricorrente, riguarda una decisione dell'arbitro di natura tecnica che non è sindacabile dall’Organo di Giustizia Sportiva se non nei casi in cui lo stesso direttore di gara ammetta o rilevi il proprio errore, fattispecie che nel caso in esame non si rinviene. La ricostruzione dei fatti così come avanti riportata impone a questa Commissione Disciplinare, in applicazione dell'art. 36, comma 3, del C.G.S., di riformare parzialmente la decisione del G.S., qualificandoli come rinuncia alla prosecuzione della gara con l'applicazione delle sanzioni espressamente previste dal combinato disposto degli articoli sopra richiamati. P.Q.M. delibera, a seguito della diversa qualificazione dei fatti ed in parziale riforma della decisione impugnata, l'applicazione a carico della società A.S.D. Santeliana della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 e della penalizzazione di un punto in classifica da scontarsi nella stagione sportiva 2012 – 2013 nel campionato di appartenenza, nonché della sanzione della ammenda di euro 500,00, prevista a titolo di sanzione per la prima rinuncia. Dispone trasmettersi copia della presente decisione alla Procura Federale per opportuna conoscenza ed incamerarsi la tassa reclamo già versata.
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