COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 46 del 20.12.2012 Delibera della Commissione Disciplinare b) Ricorso della società A.C..D. BORGOPAL avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 43 del 6.12.2012 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, in relazione alla gara COSSATO CALCIO – BORGOPAL disputata in data 1.12.2012, Campionato Juniores Regionale – Girone B

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 46 del 20.12.2012 Delibera della Commissione Disciplinare b) Ricorso della società A.C..D. BORGOPAL avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 43 del 6.12.2012 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, in relazione alla gara COSSATO CALCIO – BORGOPAL disputata in data 1.12.2012, Campionato Juniores Regionale - Girone B Con ricorso inviato in data 12.12.2012 la Società BORGOPAL si duole del provvedimento con cui il Giudice Sportivo ha sanzionato con la squalifica per quattro gare il giocatore COLANGELO Matteo Edmondo e ne chiede la riduzione. La società ricorrente giustifica la reazione verbale messa in atto dal proprio giocatore negli spogliatoi a fine gara con un atteggiamento provocatorio tenuto da alcuni avversari durante la gara. Allega, a sostegno della propria richiesta, dichiarazione rilasciata dalla COSSATO CALCIO in cui si esclude che il COLANGELO abbia pronunciato frasi razziste nei confronti dei propri tesserati. Analoga dichiarazione in cui si scusa dell’accaduto, si ammettono epiteti ingiuriosi ma si negano le frasi a contenuto discriminatorio attribuite, è stata sottoscritta dallo stesso giocatore sanzionato. Il ricorso è fondato e merita accoglimento. Giova preliminarmente ricordare che, nel giudizio sportivo il referto arbitrale costituisce piena prova e non può essere disatteso da semplici dichiarazioni di diverso tenore (Art. 35 C.G.S). Nel caso di specie, il rapporto dell’arbitro è puntuale e preciso nel riferire della condotta del COLANGELO negli spogliatoi e nel rilevare prima un’ingiuria rivolta alla madre di un avversario e successivamente un’espressione dai chiari contenuti discriminatori ad altro giocatore della squadra di casa. Senonchè, non si capisce bene a chi sarebbe stata rivolta proprio la frase, discriminatoria nei confronti dei soggetti di colore, riportata nel referto posto che, il destinatario individuato dall’arbitro, sembrerebbe essere di nazionalità italiana e la società COSSATO CALCIO ricorda un epiteto rivolto ad un proprio tesserato di origine magrebina. Trattasi, pertanto, di mere intemperanze verbali nella concitazione del fine gara seppure connotate da espressioni particolarmente gravi, volgari ed offensive, il che giustifica una sanzione superiore al minimo ma più contenuta rispetto a quanto disposto dal Giudice di primo grado. Alla luce di quanto esposto, pare equo rideterminare la durata della squalifica a carico del COLANGELO in due turni di squalifica. Per questi motivi la Commissione Disciplinare, in accoglimento del reclamo, RIDUCE la squalifica a carico del giocatore COLANGELO Matteo Edmondo determinandone la durata a due giornate. Nulla dispone in ordine alla tassa di reclamo che non risulta versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it