COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 46 del 20.12.2012 Delibera della Commissione Disciplinare e) Ricorso della Società ASD MOREVILLA avverso la decisione del Giudice Sportivo contenuta nel C.U. n. 21 del 06.12.2012 della Delegazione di Pinerolo, in relazione alla gara AIRASCA CUMIANESE – MOREVILLA disputata in data 1.12.2012, Campionato Giovanissimi B II^ fase Pinerolo

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 46 del 20.12.2012 Delibera della Commissione Disciplinare e) Ricorso della Società ASD MOREVILLA avverso la decisione del Giudice Sportivo contenuta nel C.U. n. 21 del 06.12.2012 della Delegazione di Pinerolo, in relazione alla gara AIRASCA CUMIANESE – MOREVILLA disputata in data 1.12.2012, Campionato Giovanissimi B II^ fase Pinerolo Con ricorso inviato in data 10.12.2012, la Società ASD MOREVILLA si duole del provvedimento con cui il Giudice Sportivo ha sanzionato il proprio calciatore ANGARAMO Michele con la squalifica per quattro giornate per avere, una volta espulso, offeso ripetutamente il direttore di gioco. La Società ricorrente chiede la riduzione del numero delle giornate di squalifica. Letto il ricorso ed esaminata la documentazione ufficiale si osserva. La società ricorrente non contesta che il proprio giocatore abbia offeso l’arbitro “in un momento di particolare rabbia”. Trattasi di giocatore di giovane età che non ha posto in essere un comportamento violento bensì offensivo. Offese consistite nell’aver proferito le parole “vaffanculo” e “coglione” all’indirizzo del direttore di gioco. Parole accompagnate da un applauso ironico. La condotta deve essere sanzionata. La sanzione inflitta è tuttavia eccessiva e sproporzionata rispetto al contesto, all’età del calciatore ed all’effettiva portata offensiva delle parole pronunciate. Né il Giudice Sportivo offre motivazione al perché abbia ritenuto di sanzionare la condotta del giocatore con quattro giornate di squalifica, pur in assenza di un comportamento connotato dalla violenza fisica. La Società ricorrente ha riconosciuto il censurabile comportamento del proprio tesserato. Per tali motivi la Commissione Disciplinare, in parziale accoglimento del reclamo RIDUCE A due giornate la squalifica comminata al giocatore ANGARAMO Michele. Nulla si dispone in ordine alla tassa di reclamo, che non risulta versata.
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