COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 48 del 21.12.2012 Delibera della Commissione Disciplinare GARA: REAL SITI – ATHENA CALCIO BARLETTA del 02.12.2012. Reclamo dell’ATHENA CALCIO BARLETTA, in opposizione ai provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo a carico di DARGENIO MATTEO di cui alla delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 44 del 06.12.2012 del C.R. Puglia – LND.
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 48 del 21.12.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
GARA: REAL SITI – ATHENA CALCIO BARLETTA del 02.12.2012.
Reclamo dell’ATHENA CALCIO BARLETTA, in opposizione ai provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo a
carico di DARGENIO MATTEO di cui alla delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 44 del 06.12.2012
del C.R. Puglia - LND.
Esaminati gli atti ufficiali;
letto il reclamo come sopra proposto;
ritenuto che non sussistono i presupposti per sanzionare la condotta violenta tenuta dal Sig. DARGENIO
MATTEO oltre al minimo edittale di cui all’art. 19 comma 4 lettera B del C.G.S.;
Delibera
Ridursi a tre giornata effettive di gara la squalifica inflitta nei confronti di DARGENIO MATTEO;
non è dovuta alcuna tassa atteso il parziale accoglimento del reclamo.
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