COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 23 del 20.12.2012 Delibera della Commissioen Disciplinare IDOLO CALCIO ( Campionato di 1^ Categoria) Avverso delibera del Giudice Sportivo C.U. N°21 del 06 dicembre 2012 Gara Idolo / Villasimius del 02/12/2012

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 23 del 20.12.2012 Delibera della Commissioen Disciplinare IDOLO CALCIO ( Campionato di 1^ Categoria) Avverso delibera del Giudice Sportivo C.U. N°21 del 06 dicembre 2012 Gara Idolo / Villasimius del 02/12/2012 Con reclamo tempestivamente depositato la Società Idolo ricorre avverso la decisione del Giudice Sportivo con la quale il calciatore Simone Salis è stato squalificato per n°4 gare perchè proferiva frasi ingiuriose nei confronti dell’arbitro e nel contempo lo spintonava energicamente con il petto. L’Idolo Calcio – nei motivi del gravame che si estendono anche ad altri provvedimenti sanzionatori adottati dal Giudice Sportivo che verranno esaminati da questa Commissione nella prossima riunione del 7 gennaio 2013 – ricorre avverso la suddetta squalifica del tesserato Salis, adducendo il fatto che lo stesso non abbia posto in essere alcuna condotta violenta e che il suo comportamento si sia ristretto ad una forte protesta. La Commissione, letti gli atti ed esaminate le carte del procedimento, sentito il direttore di gara ed il rappresentante della società ricorrente delibera quanto segue. Dalla disamina del fascicolo non emerge alcun elemento sulla base del quale si possa mettere in dubbio la parola del direttore di gara che descrive la vicenda in modo dettagliato e preciso, tuttavia è pacifico che la condotta tenuta dal tesserato Salis non possa sussumersi nell’intento di una condotta violenta, anche perche’ lo stesso non ha cagionato alcun danno nei confronti dell’arbitro; si è piuttosto trattato di una protesta scomposta , vibrata ed irriguardosa, per questo meritevole di sanzione seppure la squalifica più proporzionata al fatto è quella di 3 giornate di squalifica. Peraltro il Codice di Giustizia Sportiva all’art.17 comma 4, stabilisce la squalifica per n°2 gare per comportamenti irriguardosi nei confronti dell’arbitro, che però nel caso che ci occupa vanno aumentate a n°3 gare attesi anche la scompostezza e la vibratezza del medesimo comportamento. Per tutti questi motivi la Commissione, in parziale riforma del provvedimento impugnato, riduce la squalifica del giocatore Salis Simone da n°4 gare a n°3 giornate di squalifica. Si dispone la restituzione della tassa.
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