COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 23 del 20.12.2012 Delibera della Commissioen Disciplinare POL. SILIGO (Campionato di 2^ Categoria) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 21 del 06.12.2012. Gara Siligo / Fulgor SS del 02.12.2012.
COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 23 del 20.12.2012
Delibera della Commissioen Disciplinare
POL. SILIGO (Campionato di 2^ Categoria)
Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 21 del 06.12.2012.
Gara Siligo / Fulgor SS del 02.12.2012.
La Società Siligo ha proposto rituale reclamo avverso la delibera con le quali il Giudice Sportivo, in relazione alla gara di cui in epigrafe, ha squalificato, rispettivamente per tre e cinque giornate, i calciatori Canu Mario e Piu Salvatore, il primo perché “espulso per doppia ammonizione, alla notifica del provvedimento disciplinare proferiva frasi ingiuriose nei confronti del direttore di gara e ritardava l’uscita dal campo di gioco” ed il secondo perché “espulso per doppia ammonizione, alla notifica del provvedimento disciplinare proferiva frasi ingiuriose nei confronti del direttore di gara e lo strattonava per un braccio; veniva trattenuto e allontanato da alcuni giocatori mentre ripeteva frasi ingiuriose”.
La Società reclamante chiede la riduzione di entrambe le squalifiche, affermando che sia l’uno che l’altro giocatore reagivano in modo scorretto nei confronti dell’arbitro in quanto quest’ultimo si rifiutava di dare spiegazioni in ordine ad alcuni provvedimenti adottati durante la gara.
Dalla lettura del rapporto arbitrale si evince che il Canu, espulso per doppia ammozione, pronunciava parole irriguardose all’indirizzo del del direttore di gara, alzava il braccio fintando di colpirlo e quindi ritardava l’uscita per circa quattro minuti; e che il Piu, espulso anch’egli per doppia ammonizione, insultava l’arbitro, lo strattonava al braccio, lo minacciava e solo dopo tre-quattro minuti abbandonava il terreno di gioco.
La Commissione rileva che dallo stesso rapporto di gara risulta che sono stati recuperati solo quattro minuti e che, nel corso della partita, sono stati effettuati complessivamente cinque cambi; è indubbio che ciò stride con l’affermazione che, in occasione delle due espulsioni, sarebbero stati persi complessivamente sette-otto minuti, perché conseguentemente, tenuto anche del tempo occorrente per i cambi, il recupero avrebbe dovuto essere di circa dieci minuti.
Tale circostanza determina qualche perplessità circa la totale attendibilità del referto arbitrale, ragion per cui la Commissione ritiene, in accoglimento del reclamo, che i fatti attribuiti al Canu e al Piu debbano essere ridimenzionati e valutati con minore severità.
Per questi motivi, la Commissione DELIBERA di ridurre la squalifica del calciatore Canu Mario da tre a due giornate e la squalifica del calciatore Piu Salvatore da cinque a quattro giornate. Dispone la restituzione della tassa.
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