COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 23 del 20.12.2012 Delibera della Commissioen Disciplinare POL. LIBERTAS BARUMINI (Campionato Juniores Regionale) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 19 del 22.11.2012. Gara Serramanna / Libertas Barumini del 14.11.2012.
COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 23 del 20.12.2012
Delibera della Commissioen Disciplinare
POL. LIBERTAS BARUMINI (Campionato Juniores Regionale)
Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 19 del 22.11.2012.
Gara Serramanna / Libertas Barumini del 14.11.2012.
La Pol. Libertas Barumini proponeva rituale reclamo avverso il seguente provvedimento del Giudice Sportivo:
- squalifica a tutto il 30.06.2013 del calciatore Mura Fabrizio in quanto al termine dell’incontro in oggetto colpiva il direttore di gara, che si trovava all’interno degli spogliatoi, con una pallonata alla testa che provocava un persistente dolore.
Il Giudice Sportivo inizialmente non essendo stato individuato l’autore materiale del fatto sanzionava e ciò ai sensi dell’art.3, comma 2° del Codice di Giustizia Sportiva, il capitano della squadra reclamante Fadda Gianluca; solo successivamente Mura Fabrizio ammetteva di essere l’autore dei fatti e veniva, pertanto, con il supplemento del C.U. n° 20 del 30.11.2012, squalificato in luogo del capitano della squadra.
La Commissione, esaminati i fatti, e constatato che effettivamente l’autore dei fatti contestati, sia stato il Mura, ritiene che la sanzione debba andare inflitta allo stesso che ha ammesso l’addebito; contastato che dal contesto del rapporto arbitrale, confermato integralmente dal direttore di gara all’odierna seduta è emerso in maniera evidente che trattasi di un atto volontario vista la distanza dalla quale venne scagliato il pallone, assolutamente esegua, e visto che nella traiettoria si trovava soltanto l’arbitro ed un dirigente della squadra reclamante.
Pertanto, sulla base della considerazione sopra esposta, la Commissione ritienepertantoche trattasi di un fallo volontario e considerato che il pallone venne scagliato, in considerazione della breve distanza in manieranon tanto violenta e senza provocare danni appurabili all’arbitro, ritiene, altresì che la sanzione inflitta debba essere ridotta ed il tesserato squalificato sino al 15.02.2013.
Per questi motivi, in parziale riforma della impugnata decisione DELIBERA di ridurre la squalifica del giocatore Mura fabrizio sino alla data del 15.02.2013; dispone la restituzione della tassa.
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