COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 250 del 18.12.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n. 51/A A.S.D. PRO FALCONE (ME), avverso squalifica 8 gare calciatore D’Amico Antonino – Gara 1^ categoria girone C, Pro Falcone /Iniziativa S. Piero Patti del 17/11/2012 – C.U. n° 202 del 22/11/2012.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 250 del 18.12.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n. 51/A A.S.D. PRO FALCONE (ME), avverso squalifica 8 gare calciatore D’Amico Antonino - Gara 1^ categoria girone C, Pro Falcone /Iniziativa S. Piero Patti del 17/11/2012 - C.U. n° 202 del 22/11/2012. Con appello ritualmente proposto la società A.S.D. Pro Falcone, in persona del suo Presidente pro tempore, impugna la decisione in oggetto, sostenendo che il calciatore in questione non ha assolutamente parlato con il direttore di gara né all’atto dell’espulsione né successivamente e che pertanto possa essersi trattato soltanto di “uno sfogo verbale privo di conseguenze”. Chiede pertanto una congrua riduzione della squalifica irrogata dal Giudice Sportivo Territoriale, “atteso che non v’è proporzione tra la condotta contestata e la sanzione inflitta”. Tali motivazioni sono state reiterate in udienza, alla quale ha partecipato il rappresentante dell’appellante. La Commissione Disciplinare Territoriale, esaminato il referto di gara redatto dall’arbitro, che ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 C.G.S. costituisce piena prova dei fatti accaduti e del loro svolgimento, rileva che il calciatore D’Amico Antonino è stato espulso al 23° del primo tempo perché si è espresso in modo oltraggioso ed ha poi “protestato calorosamente” insultando e minacciando il direttore di gara all’atto dell’espulsione. Nell’intervallo il predetto ha atteso l’arbitro all’ingresso dello spogliatoio cercando più di una volta di aggredirlo, a stento allontanato dai compagni di squadra. Non trova pertanto riscontro quanto sostenuto dall’appellante, né può procedersi ad una riduzione della sanzione che appare equa e proporzionata in relazione ai fatti su descritti, tenuto conto altresì della grave reiterazione. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale rigetta il proposto appello e dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, pari a € 130,00.
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