COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 250 del 18.12.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n. 36/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: 1) Sig. COLOTTI GERARDO (non socio riconducibile alla A.S.D. P. Aci Sant’Antonio Ambrosiana); 2) Sig. MARCHESE GIUSEPPE (non socio riconducibile alla A.S.D. P. Aci Sant’Antonio Ambrosiana); 3) A.S.D. P. ACI SANT’ANTONIO AMBROSIANA.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 250 del 18.12.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n. 36/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: 1) Sig. COLOTTI GERARDO (non socio riconducibile alla A.S.D. P. Aci Sant'Antonio Ambrosiana); 2) Sig. MARCHESE GIUSEPPE (non socio riconducibile alla A.S.D. P. Aci Sant'Antonio Ambrosiana); 3) A.S.D. P. ACI SANT'ANTONIO AMBROSIANA. La Procura Federale, con nota 291pf11-12/GS/reg del 04 settembre 2012, ha deferito le parti indicate in epigrafe indicate a questa Commissione Disciplinare Territoriale, per rispondere: i primi due della violazione di cui all'art. 1 comma 1 C.G.S., in riferimento agli artt. 38 comma 1 e 61 comma 1 delle NOIF, per avere sottoscritto quali dirigenti distinte di gara contenenti il nominativo di allenatore non regolarmente tesserato; la Società ex art. 4 comma 2 del C.G.S., per responsabilità oggettiva per la violazione ascritta ai dirigenti. All’udienza dibattimentale è comparso il rappresentante della società deferita che ha chiesto il proscioglimento dagli addebiti contestati. Il rappresentante della Procura Federale ha di contro concluso chiedendo l'irrogazione delle seguenti sanzioni a carico delle parti deferite: a) mesi 1 di inibizione a carico dei non soci Sig. Colotti Gerardo e Marchese Giuseppe; b) ammenda di € 600,00 a carico della Società. Ciò premesso ed esaminati gli atti, la Commissione Disciplinare Territoriale ritiene che i soggetti deferiti siano responsabili di quanto loro rispettivamente ascritto. In particolare si evidenzia che la Società in questione, militante nella stagione sportiva 2011 – 2012 nel campionato di Promozione, in violazione a quanto stabilito dalle normative indicate non ha provveduto a indicare in distinta, nelle gare specificate nell'atto di deferimento, un tecnico regolarmente tesserato. Rilevato altresì che dalle distinte delle gare indicate nel deferimento risulta effettivamente provato che non era presente alcun tecnico tesserato regolarmente P.Q.M. Dispone applicarsi: Ai Sigg. Colotti Gerardo e Marchese Giuseppe (non soci riconducibili alla A.S.D. P. Aci Sant'Antonio Ambrosiana) la inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.19 punto 1 lettera h) C.G.S., per mesi uno (1); alla predetta Società, per responsabilità oggettiva, l’ammenda di € 300,00 (trecento/00). Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.
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