COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 250 del 18.12.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n. 59/A A.S.D. TIGER BROLO (ME), avverso squalifica 4 gare calciatore Bontempo Giacomo e inibizione sino al 10/01/2013 del dirigente Sig. Magistro Antonio – Gara Eccellenza gir. B) A.S.D. Tiger Brolo/A.S.D. Mazzarrà del 01/12/2012 – C.U. n° 227 del 06/12/2012.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 250 del 18.12.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n. 59/A A.S.D. TIGER BROLO (ME), avverso squalifica 4 gare calciatore Bontempo Giacomo e inibizione sino al 10/01/2013 del dirigente Sig. Magistro Antonio - Gara Eccellenza gir. B) A.S.D. Tiger Brolo/A.S.D. Mazzarrà del 01/12/2012 - C.U. n° 227 del 06/12/2012. Con appello ritualmente proposto la società A.S.D. Tiger Brolo, in persona del suo Presidente pro tempore, ha sostenuto che le sanzioni in oggetto sono entrambe eccessive in relazione agli episodi contestati. In particolare, per quanto riguarda il calciatore Bontempo, riferisce la A.S.D. Tiger Brolo, che, seppure il comportamento del tesserato indicato in epigrafe è meritevole di censura, tuttavia esso “non è stato assolutamente minaccioso e/o violento ma tutt’al più meramente ingiurioso e/o irriguardoso”, motivo per cui ritiene fondata la richiesta di attenuazione della squalifica determinata a suo carico. Parimenti, valutato che il comportamento del dirigente Sig. Magistro Antonio è stato “non di certo violento e/o minaccioso ma tutt’al più irriguardoso” la ricorrente ha richiesto la attenuazione della inibizione a suo carico. La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente osserva che, a norma di regolamento (artt.li 34 co. 6) e 36 co. 6) del C.G.S.), solo le parti ricorrenti, e quindi solo la A.S.D. Tiger Brolo, hanno diritto di richiedere di essere sentiti, rimanendo vietata la richiesta di audizione di altri testi. Motivo per cui non può trovare ingresso la richiesta di audizione del calciatore Bontempo e del Sig. Magistro. Nel merito del ricorso, esaminato il referto di gara redatto dall’arbitro, che ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 C.G.S. costituisce piena prova dei fatti accaduti e del loro svolgimento, si rileva che il calciatore Bontempo Giacomo veniva espulso “al 48’ del secondo tempo per avere colpito un avversario con un violento calcio alle gambe, come reazione ad un fallo subito, senza conseguenze.” Alla notifica del provvedimento il calciatore rivolgeva al direttore di gara ripetute frasi offensive e volgari che reiterava inoltre alla fine della gara. Tale svolgimento dei fatti, che smentisce la versione riduttiva sostenuta dalla A.S.D. Tiger Brolo, non consente di procedere ad una revisione della sanzione che appare equa e proporzionata in relazione ai fatti su descritti, tenuto conto altresì della grave reiterazione. Per quanto alla posizione del dirigente Sig. Magistro Antonio, pure rilevando la irregolarità del suo comportamento che ne causava l’allontanamento al 41’ del primo tempo, si ritiene che la sanzione a suo carico possa essere ridimensionata come in dispositivo. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale ridetermina sino al 31/12/2012 la inibizione a carico del dirigente sig. Magistro Antonio e rigetta il proposto appello per quanto riguarda la squalifica a carico del calciatore Bontempo Giacomo. Senza addebito di tassa reclamo.
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