COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 250 del 18.12.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n° 61/A U.S. MESSANA (ME), avverso ammenda € 500,00, squalifica fino al 30/06/2013 calciatore Costanzo Benito; squalifica fino al 15/06/2013 calciatore De Luca Francesco; squalifica fino al 31/03/2013 calciatore Comande Giorgio; squalifica per quattro gare calciatore Venuti Francesco – Campionato 1^ Cat. Girone “D” Gara Messana/Desport Gaggi del 24/11/2012 – C.U. N° 216 del 29/11/2012.
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 250 del 18.12.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
Procedimento n° 61/A
U.S. MESSANA (ME), avverso ammenda € 500,00, squalifica fino al 30/06/2013 calciatore Costanzo Benito; squalifica fino al 15/06/2013 calciatore De Luca Francesco; squalifica fino al 31/03/2013 calciatore Comande Giorgio; squalifica per quattro gare calciatore Venuti Francesco - Campionato 1^ Cat. Girone “D” Gara Messana/Desport Gaggi del 24/11/2012 – C.U. N° 216 del 29/11/2012.
Con rituale e tempestivo appello diretto a questa Commissione Disciplinare Territoriale la Società U.S. Messana, in persona del suo Presidente pro tempore, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo di questo Comitato Regionale in epigrafe riportata limitandosi a sostenere che l’arbitro non avrebbe potuto individuare i calciatori della propria società anche perché accompagnato negli spogliatoi da un loro dirigente.
All’udienza dibattimentale è intervenuto il rappresentante della società appellante che ha insistito nei motivi di cui in ricorso.
La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente deve dichiarare inammissibile il reclamo in violazione all’art. 36 comma 2 in relazione all’art. 33 comma 6 C.G.S. in quanto risulta redatto in forma assolutamente generica, essendosi la reclamante limitata a sostenere che il direttore di gara non avrebbe potuto vedere i fatti avvenuti in campo e, quindi, individuare i calciatori tesserati oggetto dell’impugnato provvedimento disciplinare. Né le ulteriori considerazioni, illustrate in sede di audizione, possono trovare ingresso in quanto non riconducibili alle motivazioni dell’appello.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare Territoriale rigetta perché inammissibile l’appello proposto.
Per l’effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.
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