COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 250 del 18.12.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n. 62/A A.S.D. DAGATA (CT), avverso squalifica 6 gare calciatore Belgiorno Cristian Sebastiano – Gara 2^ categoria girone H, A.S.D. Dagata/A.S.D. M.Rapisardi del 02/12/2012 – C.U. n° 227 del 06/12/2012.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 250 del 18.12.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n. 62/A A.S.D. DAGATA (CT), avverso squalifica 6 gare calciatore Belgiorno Cristian Sebastiano - Gara 2^ categoria girone H, A.S.D. Dagata/A.S.D. M.Rapisardi del 02/12/2012 - C.U. n° 227 del 06/12/2012. Con appello ritualmente proposto la società A.S.D. Dagata, in persona del suo Presidente pro tempore, impugna la sanzione in oggetto sostenendo che seppure il comportamento del tesserato indicato in epigrafe è meritevole di censura, tuttavia la sanzione impugnata è “eccessiva in ralazione ai fatti verificatisi” e che il direttore di gara “non ha avuto alcuna conseguenza fisica per la leggera spinta” subita. Chiede pertanto la ricorrente la riduzione della squalifica per sei gare determinata a carico del calciatore in argomento. La Commissione Disciplinare Territoriale, esaminato il referto di gara redatto dall’arbitro, che ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 C.G.S. costituisce piena prova dei fatti accaduti e del loro svolgimento, rileva che il calciatore Belgiorno Cristian Sebastiano, espulso al 24° del secondo tempo per somma di ammonizioni, all’atto del suo allontanamento spintonava l’arbitro rivolgendogli insulti e minacce, reiterando tale atteggiamento per tutto il prosieguo della gara. Comunicato Ufficiale 250 Commissione Disciplinare Territoriale 17 del 18 dicembre 2012 Tale svolgimento dei fatti, che smentisce la versione riduttiva sostenuta dalla A.S.D. Dagata, non consente di procedere ad una revisione della sanzione che appare equa e proporzionata in relazione ai fatti su descritti, tenuto conto altresì della grave reiterazione. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale rigetta il proposto appello e dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, pari a € 130,00.
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