COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 250 del 18.12.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n° 63/A A.S.D. CITTA’ DI NARO, avverso perdita della gara per 0 – 3; squalifica per cinque gare calciatore Lombardo Francesco; squalifica fino al 31.12.2014 calciatore Rocca Ignazio; squalifica fino al 15.03.2013 calciatore Agozzino Gaspare ed ammenda di € 200,00 Gara Campionato 2^ Cat. Girone “L” Città di Naro/Millocca del 08/12/2012 – C.U. N° 243 del 13/12//2012.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 250 del 18.12.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n° 63/A A.S.D. CITTA’ DI NARO, avverso perdita della gara per 0 – 3; squalifica per cinque gare calciatore Lombardo Francesco; squalifica fino al 31.12.2014 calciatore Rocca Ignazio; squalifica fino al 15.03.2013 calciatore Agozzino Gaspare ed ammenda di € 200,00 Gara Campionato 2^ Cat. Girone “L” Città di Naro/Millocca del 08/12/2012 – C.U. N° 243 del 13/12//2012. Con rituale e tempestivo appello diretto a questa Commissione Disciplinare Territoriale la Società A.S.D. Città di Naro, in persona del suo Presidente pro tempore, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo di questo Comitato Regionale in epigrafe riportata In particolare la reclamante pur ammettendo il comportamento di alcuni dei propri calciatori chiede che le sanzioni vengano ridotte in termini più equi in relazione ai fatti così come effettivamente svoltisi e che venga revocata la sanzione a carico del calciatore Rocca Ignazio in quanto si tratta di uno scambio di persona in cui sarebbe incorso l’arbitro. Infine la reclamante chiede che venga disposta la ripetizione della gara non ricorrendone i presupposti per la sua sospensione così come chiede la revoca dell’ammenda. Preliminarmente la Commissione Disciplinare Territoriale osserva che ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 C.G.S. il referto dell’arbitro fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. In particolare dalla lettura del predetto referto si evince in maniera chiara ed inequivocabile che il calciatore Agozzino Gaspare, capitano del Città di Naro ha cercato di impedire all’arbitro di prendere gli opportuni provvedimenti disciplinari nei confronti di un proprio compagno di squadra usando violenza nei suoi confronti tenendo, nel contempo, un atteggiamento aggressivo e minaccioso; comportamento violento che veniva assunto anche dal Cilia Pietro (di cui peraltro la società non impugna la sanzione a suo carico). Il direttore di gara, sempre nel tentativo di prendere gli opportuni provvedimenti disciplinari cercava di divincolarsi dall’accerchiamento ma non vi riusciva perché il calciatore Rocca Ignazio lo colpiva con un violento schiaffo al volto che coinvolgeva anche l’orecchio destro causandogli un senso di stordimento e nel contempo veniva spintonato dal calciatore Lombardo Francesco ragion per cui era costretto a rifugiarsi negli spogliatoi dove si cercavano di reiterare comportamenti aggressivi nei suoi confronti anche da parte di alcuni sostenitori che nel frattempo erano penetrati sul terreno di giuoco. Nel merito, pertanto, l'appello non può trovare accoglimento poiché quanto lamentato dalla società in maniera quasi del tutto generica non trova riscontro negli atti ufficiali di gara e le sanzioni inflitte dal primo giudice sono congrue e non appaiono suscettibili di alcuna riduzione. Infine va dichiarato inammissibile il reclamo nella parte in cui si chiede la ripetizione della gara e la revoca della sanzione in quanto risulta redatto sul punto in forma assolutamente generica. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale rigetta l’appello proposto. Per l’effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.
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