COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 250 del 18.12.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n° 64/A A.S.D. OLIMPIQUE PRIOLO (SR), avverso squalifica per 8 gare calciatore Roccasalva Giovanni – Gara giovanissimi regionali Sportland 2000/Olimpique Priolo del 02/12/2012 – C.U. N° 266/sgs48 del 06/12/2012.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 250 del 18.12.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n° 64/A A.S.D. OLIMPIQUE PRIOLO (SR), avverso squalifica per 8 gare calciatore Roccasalva Giovanni - Gara giovanissimi regionali Sportland 2000/Olimpique Priolo del 02/12/2012 - C.U. N° 266/sgs48 del 06/12/2012. Con appello ritualmente proposto la A.S.D. Olimpique Priolo, in persona del Presidente pro tempore, contesta la sopra indicata decisione assunta in primo grado dal Giudice Sportivo Territoriale. L'appellante ritiene che la sanzione irrogata possa essere riformata e ridotta, rapportandola all'effettiva gravità dei fatti in esame. La Commissione Disciplinare Territoriale, osserva quanto segue: Il rapporto del direttore di gara, come è noto, costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, ai sensi dell'art. 35 n° 1.1 del C.G.S. In tale rapporto è dato leggere chiaramente del comportamento antiregolamentare assunto dal calciatore Roccasalva. Ed è dato leggere altresì del fattivo comportamento dei dirigenti della Società appellante, che hanno subito “fermato” il calciatore, intento a dirigersi verso il direttore di gara con fare minaccioso. Tuttavia può rilevarsi che l'insieme dei comportamenti assunti dal calciatore, manifestatisi nell'unico contesto determinatosi a fine gara, tenendo conto altresì della giovane età dello stesso e della mancanza di conseguenze di reale portata afflittiva, induce ad una valutazione meglio dimensionata dei fatti, al fine di giungere ad una pur contenuta riduzione della sanzione. P.Q.M. Dispone contenersi in cinque gare la squalifica a carico del calciatore Roccasalva Giovanni. Senza addebito di tassa reclamo.
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