COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 250 del 18.12.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n° 65/A A.S.D. LICATA 1931 (AG), avverso ripetizione gara allievi Sport Castelterminese – Licata 1931 del 03/12/2012 Gara Campionato Allievi Provinciali “B” – C.U. N° 18 del 05/12/2012 Delegazione Provinciale Agrigento.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 250 del 18.12.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n° 65/A A.S.D. LICATA 1931 (AG), avverso ripetizione gara allievi Sport Castelterminese – Licata 1931 del 03/12/2012 Gara Campionato Allievi Provinciali “B” – C.U. N° 18 del 05/12/2012 Delegazione Provinciale Agrigento. Con rituale e tempestivo appello diretto a questa Commissione Disciplinare Territoriale la Società A.S.D. Licata 1931, in persona del suo Presidente pro tempore, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo di questo Comitato Regionale in epigrafe riportata In particolare la reclamante chiede la conferma del risultato conseguito in campo o in subordine la ripetizione della stessa in campo neutro. La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente deve dichiarare inammissibile il reclamo in violazione all’art. 36 comma 2 in relazione all’art. 33 comma 6 CGS in quanto risulta redatto in forma assolutamente generica.. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale dichiara l’inammissibile l’appello come sopra proposto. Per l’effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo ( € 62,00) non versata. Procedimento 66/A U.S.D. La Meridiana (CT) avverso ammenda € 200,00 - Gara Allievi Regionali U.S.D. La Meridiana/Athena del 25/11/2012 - C.U. 215 sgs 46 del 29/11/2012 Avverso il provvedimento a margine riportato ha presentato ricorso la società U.S.D. La Meridiana con nota inviata in data 11/12/2012 (vedasi data timbro postale). La Commissione Disciplinare osserva tuttavia che il ricorso è stato presentato oltre il termine di sette giorni dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale sul quale è riportato il provvedimento impugnato (articolo 36 comma 2 C.G.S.), e pertanto esso deve ritenersi inammissibile. P.Q.M. Si dichiara inammissibile, per decorrenza dei termini di impugnazione, l’appello come sopra proposto dalla società U.S.D. La Meridiana e si dispone l’addebito della tassa reclamo, non versata, pari a € 62,00.
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