COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 253 del 20.12.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n°71/A A.S.D. FOOTBALL CLUB MOTTA S.ANASTASIA (CT), avverso squalifica per sette gare calciatore Maenza Carmelo, squalifica per cinque gare calciatori Bruno Michelangelo, Emanuele Giovanni, Lavenia Salvatore, Spinale Michael; squalifica per due gare calciatore Mercadante Manuele; inibizione fino al 31/12/2012 sig. Patti Mario Antonio – Gara Campionato 2^ Cat. Gir. “H” Sortino Calcio/F.C. Motta S. Anastasia del 09/12/2012 – C.U. N° 243 del 13/12/2012

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 253 del 20.12.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n°71/A A.S.D. FOOTBALL CLUB MOTTA S.ANASTASIA (CT), avverso squalifica per sette gare calciatore Maenza Carmelo, squalifica per cinque gare calciatori Bruno Michelangelo, Emanuele Giovanni, Lavenia Salvatore, Spinale Michael; squalifica per due gare calciatore Mercadante Manuele; inibizione fino al 31/12/2012 sig. Patti Mario Antonio - Gara Campionato 2^ Cat. Gir. “H” Sortino Calcio/F.C. Motta S. Anastasia del 09/12/2012 – C.U. N° 243 del 13/12/2012 Con rituale e tempestivo appello diretto a questa Commissione Disciplinare Territoriale la Società A.S.D. F.C. Motta S. Anastasia, in persona del suo Presidente pro tempore, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo di questo Comitato Regionale in epigrafe riportata. In particolare la reclamante chiede la revoca o una congrua riduzione delle squalifiche a carico dei propri tesserati. La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente deve dichiarare inammissibile il reclamo in quanto sottoscritto dal Presidente sig. Patti Mario Antonio, il quale risulta inibito fino al 31 dicembre 2012, giusto quanto pubblicato sul C.U. n.243 del 13/12/2012, ragion per cui lo stesso non poteva, ai sensi dell’art. 19 comma 2 lett. a), rappresentare la Società di appartenenza in attività rilevanti per l’ordinamento sportivo nazionale, quale appunto l’impugnazione dei provvedimenti disciplinari inflitti dal giudice di primo grado. Egli poteva impugnare, in via del tutto personale, la decisione assunta a proprio carico, ma anche sotto questo profilo tale impugnazione risulta inammissibile ai sensi dell’art. 45 comma 3 lett. c) in quanto la sanzione è inferiore ad un mese. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale dichiara l’inammissibile l’appello come sopra proposto e, per l’effetto, dispone addebitarsi la tassa reclamo ( € 130,00) non versata.
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