COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 253 del 20.12.2012 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI Procedimento n° 14/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. ALBERTO IANNELLO (Calciatore A.S.D. Nuova Campobello Amedeos) A.S.D. NUOVA CAMPOBELLO AMEDEOS.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 253 del 20.12.2012 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI Procedimento n° 14/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. ALBERTO IANNELLO (Calciatore A.S.D. Nuova Campobello Amedeos) A.S.D. NUOVA CAMPOBELLO AMEDEOS. La Procura Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale, con nota 1282/1010pf 11-12 GR/mg dell'11/09/2012, la Società Nuova Campobello Amedeos e il calciatore Sig. Alberto Iannello, avendo quest'ultimo colpito da dietro l'arbitro della gara di 3^ categoria Nuova Campobello Amedeos/Sambuca 2010 del 26/02/2012, senza che venisse immediatamente identificato. Quest'ultima circostanza ha determinato, ai sensi dell'art. 3 comma 2 del C.G.S., la squalifica fino al 30/09/2013 del vice capitano in campo della squadra all'atto dell'episodio in questione, Sig. Pietro Savarino, risultando preventivamente sostituito il capitano Leonardo Ilardo. All'udienza dibattimentale nessuno è comparso, né sono pervenute nei termini memorie difensive. La Procura Federale ha concluso insistendo sui motivi di deferimento e chiedendo l’applicazione delle seguenti sanzioni: € 500,00 di ammenda a carico della Società Nuova Campobello Amedeos; squalifica per mesi 18 a carico del calciatore Sig. Alberto Iannello. La Commissione Disciplinare Territoriale osserva quanto segue: Il calciatore Sig. Alberto Iannello risulta avere ammesso, con dichiarazione scritta fatta pervenire alla Procura Federale, di avere colpito l'arbitro con un ginocchio, facendolo cadere per terra. Egli nega tuttavia che si sia trattato di un atto volontariamente diretto a colpire il direttore di gara, ma solo scaturito dall'irruenza avuta nel protestare. La superiore ammissione di responsabilità permette di raggiungere la prova in ordine alla identità dell'autore del fatto in esame. Tuttavia essa appare solo parzialmente credibile, tenuto conto che il direttore di gara nel suo referto, ha descritto diversamente l'atto che ha subito: “Venivo colpito da dietro con una pedata che mi faceva cadere a terra”. La Società deferita risponde per il fatto del calciatore, a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 4 comma 2 del C.G.S. Le richieste della Procura Federale vanno pertanto accolte, nei limiti indicati in dispositivo. La sanzione a carico del calciatore e vice capitano Pietro Savarino ai sensi dell'art. 3 u.c. del C.G.S. cessa di avere esecuzione con effetto immediato, essendo stato individuato l'autore dell'atto. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale dispone applicarsi a carico del calciatore Sig. Alberto Iannello la sanzione della squalifica fino al 30/04/2014. Per l'effetto cessa di avere esecuzione con effetto immediato la squalifica a carico del calciatore Sig. Pietro Savarino, già adottata da questa C.D.T. con provvedimento n° 166/A pubblicato sul C.U. N° 380 del 13/03/2012. Dispone applicarsi l'ammenda di € 300,00 (trecento/00) a carico della A.S.D. Nuova Campobello Amedeos. La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate, saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it