COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 35 del 20.12.2012 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI PROCURA FEDERALE 12 / P – Stagione sportiva 2012/2013. Deferimento della Procura Federale nei confronti dei: tesserati: – Poli Ilario, Presidente A.S.D. Alta Maremma, – Marconi Valter, Presidente dell’A.S.D Montalcino, per rispondere entrambi della violazione dell’art. 1, c. 1, del C.G.S. in relazione a quanto disposto dall’art. 34 del regolamento della L.N.D; – Scrivano Marco, calciatore, per la violazione dell’art. 1, c. 1, in relazione all’art. 30 dello Statuto Federale; Società: – A.S.D. Montalcino, – A.S.D. Alta Maremma per la responsabilità di cui all’art. 4, comma 1, del C.G.S. derivante dal comportamento illecito dei propri Presidenti.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 35 del 20.12.2012 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI PROCURA FEDERALE 12 / P – Stagione sportiva 2012/2013. Deferimento della Procura Federale nei confronti dei: tesserati: - Poli Ilario, Presidente A.S.D. Alta Maremma, - Marconi Valter, Presidente dell’A.S.D Montalcino, per rispondere entrambi della violazione dell’art. 1, c. 1, del C.G.S. in relazione a quanto disposto dall’art. 34 del regolamento della L.N.D; - Scrivano Marco, calciatore, per la violazione dell’art. 1, c. 1, in relazione all’art. 30 dello Statuto Federale; Società: - A.S.D. Montalcino, - A.S.D. Alta Maremma per la responsabilità di cui all’art. 4, comma 1, del C.G.S. derivante dal comportamento illecito dei propri Presidenti. Effettuate le rituali convocazioni il Collegio dà atto della presenza di: - Poli Ilario, in proprio e quale legale rappresentante della Società Alta Maremma; - Scrivano Marco, con l’assistenza dell’Avvocato Marco Schipani. Non è presente il Signor Marconi Valter, né la Società A.S.D.Montalcino da lui rappresentata. L’Avvocato Mario Taddeucci Sassolini, rappresenta la Procura Federale. Questo il fatto. Il C.R.Toscana, ricevuta dal Comando Carabinieri di Montalcino la richiesta di inoltro del rapporto della gara A.S.D. Montalcino / A.S.D. Alta Maremma, disputata in data 14.09.2011, nel corso della quale un calciatore aveva subito lesioni, rilevava la inesistenza nei propri atti dell’incontro, per cui ne dava notizia alla Procura Federale. A seguito delle indagini attivate, l’Ufficio appurava che in effetti: - in data 14 settembre 2011 la gara è stata effettivamente disputata malgrado l’assenza della prescritta autorizzazione; - che essa non aveva alcun carattere di ufficialità tant’è che non sono state utilizzate maglie ufficiali e l’arbitro non rivestiva la casacca A.I.A.; - che a seguito di un diverbio, conseguente ad un’azione di gioco, il calciatore Scrivano Marco veniva colpito da un avversario, identificato solo in un tempo successivo; - che lo Scrivano, a seguito del referto ospedaliero rilasciatogli, provvedeva a richiedere, in data 21.9.2011, autorizzazione alla F.I.G.C., ex articolo 30 dello Statuto Federale, al fine di sporgere querela nei confronti dell’autore delle lesioni; - che il suddetto calciatore, tramite il legale di fiducia, ha provveduto a depositare querela in data 5.12.2011; - che la F.I.G.C. comunicava, in data 16.12.2011, il proprio diniego alla concessione dell’autorizzazione. Nelle more lo Scrivano dichiarava, in data 7.5.2012, al Comando Carabinieri competente di non intendere rimettere la querela. Sulla base di detti avvenimenti, la Procura Federale ha disposto il deferimento indicato in epigrafe. Aperto il dibattimento l’Avvocato Taddeucci Sassolini chiede la conferma del deferimento risultando, dalla documentazione acquisita, che l’incontro si è svolto all’insaputa degli Organi Federali competenti, in assenza di richiesta dell’autorizzazione prevista dal comma 1 dell’art. 34 del Regolamento della L.N.D., come evidenziato dall’attività istruttoria. Rileva la gravità della violazione dato che essa è rivolta a eludere o limitare il diritto della Federazione la quale deve essere avvertita, nel caso di disputa di gare al di fuori degli incontri ufficiali, al fine di poter effettuare quell’attività di controllo necessaria alla tutela di tutti i tesserati. Da ciò deriva la responsabilità personale dei Presidenti delle Società che hanno posto in essere la gara e, in via diretta, delle Società che essi rappresentano. Altrettanto certa la responsabilità del calciatore Scrivano il quale ha violato la clausola compromissoria avendo proposto querela in assenza della prescritta autorizzazione. Aggiunge che al momento del tesseramento il calciatore assume l’obbligo dell’osservanza delle norme federali e che la inosservanza di esse costituisce grave violazione Chiede di conseguenza che vengano applicate le seguenti sanzioni: - al Presidente Poli Ilario, l’inibizione per mesi 4 (quattro): - al Presidente Marconi Valter, l’inibizione per mesi 4 (quattro); - al calciatore Scrivano Marco, la squalifica per anni 1 (uno); - alle Società A.S.D. Montalcino e A.S.D. Alta Maremma, in conseguenza della responsabilità a ciascuna di esse contestata, l’ammenda di € 250,00 (duecentocinquanta) ciascuna. Seguono gli interventi a difesa dei deferiti che così si articolano. Il Presidente Poli, rilevando la eccessività della sanzione pecuniaria, ribadisce di non aver chiesto alcuna autorizzazione non essendo a conoscenza della norma ed afferma di aver agito in perfetta buona fede. Esibisce una nota con la quale la Procura archivia il contesto. L’Avvocato Taddeucci Sassolini, esaminato il documento, precisa che esso attiene esclusivamente all’ aver la Procura Federale accertato la inesistenza di qualsiasi dolo nell’infortunio essendo questo avvenuto nel corso di un normale scontro di gioco. Il Calciatore Scrivano chiedendo di depositare, al momento, una memoria, riafferma di aver adempiuto a quanto richiesto dalla norma avendo depositato l’atto di querela solo in prossimità della scadenza del termine. Interpreta il proprio gesto con affermazioni che esulano dall’esame del contesto. L’Avvocato Taddeucci Sassolini ritiene di dover precisare al calciatore la portata della norma chiarendo i termini della interpretazione che della stessa viene costantemente fornita dagli Organi della Disciplina Sportiva. Decisione. Preliminarmente la Commissione rileva non poter acquisire la memoria del calciatore Scrivano perché depositata oltre il termine previsto dall’art. 30, c. 8, del vigente Codice di Giustizia Sportiva. Nel merito osserva che i due deferimenti, per quanto scaturenti da un unico evento (incontro di calcio non autorizzato) debbono essere trattati in modo autonomo per i differenti riflessi disciplinari che ne derivano. Dei Presidenti Ilario Poli e Valter Marconi: Come indicato dal capo di incolpazione ad essi viene contestato di aver organizzato e disputato un incontro di calcio senza aver chiesto la prescritta autorizzazione. La responsabilità dei due Presidenti appare chiara ed incontrovertibile dalle dichiarazioni rese dal Presidente Marconi e confermate dal Dirigente della stessa Società Alta Maremma, Rassini. Entrambi infatti affermano di aver organizzato l’incontro ma di non aver chiesto alcuna autorizzazione perché non a conoscenza della norma limitativa. Il Presidente Poli conferma anch’egli la disputa dell’incontro, precisando che questo è stato arbitrato da un arbitro in divisa U.I.S.P. e di non essersi, comunque, accertato se fosse stata richiesta l’autorizzazione federale. Delle Società A.S.D. Alta Maremma e A.S.D. Montalcino. Rispondono a titolo di responsabilità diretta in conseguenza dell’operato dei propri Presidenti. Del calciatore Scrivano. Questi è chiamato a rispondere dell’ aver adito l’A.G.O, in conseguenza di un infortunio subito in occasione della gara ut supra, senza attendere l’autorizzazione del Consiglio Federale. La Commissione è quindi chiamata ad accertare se nel comportamento del calciatore si ravvisino gli estremi della violazione del disposto dell’art. 30 dello Statuto Federale. Scopo della norma, che si assume essere stata violata, è l’evitare che decisioni federali possano entrare in collisione con le norme statuali, allorché un fatto sia assoggettabile sia alla giustizia sportiva sia a quella ordinaria. L’intento è quindi quello di evitare un contrasto di decisioni, che non può e non deve essere determinato dall’azione del singolo tesserato senza che la Federazione, informata del fatto, abbia ritenuto lo stesso non pregiudizievole. Sulla soggetta materia si sono già ripetutamente pronunciati gli Organi della Giustizia Sportiva a decorrere dalla stagione 1995/1996 (Corte Federale, C.U. n. 5) la quale ha affermato: “…. tutte le volte che non esiste il pericolo di un attentato alla esistenza e sovranità della Federazione non può sussistere alcun divieto di ricorrere alla giustizia ordinaria….” ed ancora (ibidem) “….la violazione dell’art. 24 dello Statuto può configurarsi solo se nella specifica materia fattuale sia intervenuto un provvedimento generale o una decisione particolare della Federazione. Nei casi in cui tali atti siano stati omessi, non può ipotizzarsi violazione del predetto art 24” (oggi art. 30 in vigore dall’agosto 2007, articolato modo in modo più dettagliato ma rimasto invariato nella sostanza attraverso le stesure degli anni 1982, 1994, 1999., n.d.r.). Né il principio è oggi mutato stante la interpretazione data di recente al problema dalla Corte di Giustizia Federale che ha affermato, con sentenze emesse nel corso degli anni 2011/2012, la necessità di doversi accertare se il comportamento posto in essere dal tesserato (o ente) sia idoneo a ledere il principio di sovranità giurisdizionale interna che esso assume al momento dell’ingresso nell’ordinamento federale. Afferma ancora, in proposito, la C.G.F. che: “….. ogniqualvolta, nei casi di vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico comunque riconducibili a rapporti interni all' attività federale, l'apparato giudiziario della F.I.G.C. non sia in grado, per carenza di adeguate normative o per mancanza di organi competenti, di spiegare un intervento diretto, nessun contrasto è configurabile fra ordinamento federale ed ordinamento statale che, nelle ipotesi suindicate, svolge unicamente una funzione non concorrente, ma complementare e suppletiva. ….”(C.U 118 C:G:F. gennaio 2012) Il caso che ci occupa appare ancora più particolare in considerazione del fatto che lo Scrivano non si è disinteressato della norma, atteso che ha tempestivamente depositato l’istanza prevista dall’art. 30 dello Statuto, ma ha proposto querela prima dello scadere del previsto termine di tre mesi in essa previsto. E’ ancora da osservare che il fatto posto all’origine del deferimento che lo riguarda è avvenuto nel corso di una gara amichevole non autorizzata e quindi, in quanto tale, sottratta al potere disciplinare della F.I.G.C.. Ciò indica che la Federazione non ha emesso, né avrebbe potuto farlo, alcun provvedimento disciplinare che si potesse trovare in contrasto con una eventuale sentenza dell’Ordinamento giudiziario statuale per cui viene meno il presupposto giuridico sul quale la norma si fonda. Tale principio è stato già affermato da questo Collegio con provvedimento divenuto definitivo (C.U. n. 20/2012) dal quale ritiene non doversi nella specie discostare. Per completezza di argomento e miglior conoscenza dell’accaduto si riporta lo svolgersi cronologico dei fatti. L’incidente di gioco è avvenuto in data 14 settembre 2011 per cui il termine per la proposizione della querela aveva scadenza il 14 dicembre del medesimo anno. In data 21 del mese di settembre il calciatore, tramite il legale di fiducia, inoltra alla F.I.G.C. la richiesta di autorizzazione ad adire l’A.G.O., ritenendosi leso. Deposita solo in data 5 dicembre 2011 la denuncia querela dichiarando quindi, il giorno 7 successivo, di non intendere rimettere quanto depositato. In data 16 dicembre il Consiglio Federale ha negato l’autorizzazione. Deve in ogni caso rilevare il Collegio che la negazione dell’autorizzazione è stata assunta dalla Federazione dopo la scadenza prevista per il deposito della denuncia querela. A tal proposito la Commissione, richiamando propria precedente decisione (C.U. n.76/2012), ritiene che la norma in esame debba essere necessariamente rivisitata dal Legislatore sportivo anche utilizzando l’istituto del silenzio-assenso o meglio, a contraris, quello del silenzio-rifiuto, da applicarsi entro un termine che consenta al tesserato di scegliere se esercitare o meno la tutela dei propri diritti o interessi che siano, in sede di giustizia ordinaria assumendosi così, scientemente, ogni responsabilità in ordine ad eventuali sanzioni da parte di quella domestica. In altri termini, così come formulata, la norma appalesa un evidente vuoto normativo rimettendo ogni decisione in merito alla richiesta del tesserato alla mera discrezionalità del Consiglio Federale lasciando così il predetto nel limbo di una risposta che può arrivare come non arrivare con tutto ciò che deriva da tale contesto. In siffatta situazione la Commissione ritiene di non potere addebitare al calciatore Scrivano la violazione dell’art. 30 dello Statuto Federale sia per aver egli richiesto tempestivamente l’autorizzazione ma, e soprattutto, perché la gara, in quanto priva di autorizzazione è stata sottratta nella sua disputa alla cognizione degli organi federali, per cui in questo caso le norme federali non sarebbero mai potute entrare in collisione con quelle statuali. L’esame della vicenda non esime il Collegio dal richiamare l’attenzione delle Società sul fatto che esse, non ottemperando alle norme federali in tema di tutela, incorrono non solo in una violazione di carattere disciplinare ma possono anche essere chiamate a rispondere in sede civile di eventuali danni causati più o meno indirettamente. P.Q.M. La C.D. delibera di assumere i seguenti provvedimenti. - al Presidente Marconi Valter, tenuto conto dell’aver egli organizzato e disposto l’incontro sportivo, infligge l’inibizione per mesi 4 (quattro); - al Presidente Poli Ilario, l’inibizione per mesi 4 (quattro ) per non essersi accertato della regolarità dell’organizzazione della gara; - alle Società A.S.D. Montalcino e A.S.D. Alta Maremma, in conseguenza della responsabilità a ciascuna di esse contestata, l’ammenda di € 250,00 (duecentocinquanta) a carico di ciascuna di esse. Proscioglie il calciatore Scrivano Marco per non aver egli oggettivamente violato la norma di cui all’art. 30 del C.G.S..
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