COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 35 del 20.12.2012 Delibera della Commissione Disciplinare 51 stagione sportiva 2012/2013Oggetto: Reclamo della Unione Sportiva Dilettantesca Rignanese avverso la squalifica fino al 30/03/2013 del giocatore Bettini Riccardo (C.U. n. 28 del 15/11/2012)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 35 del 20.12.2012 Delibera della Commissione Disciplinare 51 stagione sportiva 2012/2013Oggetto: Reclamo della Unione Sportiva Dilettantesca Rignanese avverso la squalifica fino al 30/03/2013 del giocatore Bettini Riccardo (C.U. n. 28 del 15/11/2012) Con rituale e tempestivo gravame la società Rignanese adiva la C.D.T. contestando la decisione dettagliata in epigrafe; i fatti si riferiscono all’incontro casalingo disputatosi in data 11 novembre 2012 tra la reclamante e la società ospitata Baldaccio Bruni. Il G.S.T. motivava così l'adozione del provvedimento impugnato con il reclamo: “Cercava il contatto con il D.G., toccandogli il petto con il proprio e conseguentemente lo faceva indietreggiare di circa 50 cm.. Nel contempo protestava vivacemente. Espulso, rivolgeva all'arbitro frase lesiva del prestigio arbitrale. A fine gara, all'imbocco del tunnel offendeva l'arbitro e quindi, davanti agli spogliatoi, persisteva nel proprio contegno di vibrata protesta. Sanzione aggravata in quanto capitano di squadra”. L’impugnante nel reclamo, pur non contestando la dinamica dei fatti, afferma che il contatto fisico sarebbe avvenuto in modo fortuito e assolutamente casuale senza alcuna volontà lesiva; le innegabili proteste verbali, stigmatizzate dalla stessa società, non avrebbero, in ogni caso, mai potuto arrecare alcun danno fisico al D.G.. La reclamante conclude pertanto, ritenendo la sanzione eccessiva con riferimento alla reale portata dei fatti, per una riduzione della squalifica comminata. All'udienza del 14 dicembre 2012 il vice presidente Sig. Bettucci Fabio, in rappresentanza della società Rignanese, previa lettura del supplemento di rapporto redatto dal D.G., insisteva nei rilievi esposti nel reclamo ritenendo comunque la sanzione eccessivamente afflittiva anche in considerazione della correttezza del calciatore dimostrata nel corso degli anni. La ricostruzione fornita non appare credibile. Sul punto il supplemento arbitrale, espressamente richiesto da questa C.D.T., conferma tutte le censure mosse al comportamento del giocatore riportate nell’originario rapporto di gara; in particolare vengono fugati i dubbi sulla effettiva volontarietà nella ricerca del contatto fisico (pur senza conseguenze fisiche). Nel documenti vengono ulteriormente dettagliate le offese verbali e l'atteggiamento gravemente irriguardoso ed intimidatorio riscontrato sia sul campo da gioco che, successivamente, nel tunnel di accesso agli spogliatoi tanto che era necessario l'intervento di due compagni di squadra per dissuadere il calciatore dai propri intenti. Appare evidente che la reazione scomposta (seppur non particolarmente violenta) ed illegittima assunta dal giocatore esuli completamente da qualsivoglia ambito sportivo e che la protesta associata non possa in alcun modo giustificare la condotta illecita sopra descritta. Occorre ricordare che il Bettini, in quella competizione, rivestiva anche la qualifica di capitano, ruolo che lo onerava maggiormente nell’ottemperanza di quelle regole di lealtà e correttezza prescritte dal codice (anche con riguardo all’esempio fornito alla squadra) e che giustifica pienamente la squalifica comminata. La sanzione applicata dal G.S.T. risulta pertanto, anche in relazione alla pluralità di addebiti ed alla durata della protesta plateale ed illegittima, assolutamente corretta ed adeguata. P.Q.M. La C.D.T. respinge il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.
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