COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 35 del 20.12.2012 Delibera della Commissione Disciplinare 74 Stagione Sportiva 2012/2013 Reclamo La A.C.D. Geotermica Avverso Delibera G.S.T. Toscana Esito Gara Geotermica-Isola D’elba Del 4112012. (C.U. N° 32 Del 6122012)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 35 del 20.12.2012 Delibera della Commissione Disciplinare 74 Stagione Sportiva 2012/2013 Reclamo La A.C.D. Geotermica Avverso Delibera G.S.T. Toscana Esito Gara Geotermica-Isola D’elba Del 4112012. (C.U. N° 32 Del 6122012) Propone rituale reclamo la A.C.D. Geotermica avverso la delibera in oggetto con la quale il G.s.t. della Toscana disponeva la ripetizione della gara in epigrafe, accogliendo il reclamo in tal senso della soc. Audace Isola D’Elba, la quale non aveva partecipato alla gara stessa poichè nel C.U. con il quale si comunicava il recupero della gara (in precedenza sospesa per nebbia), tale gara era stata inserita erroneamente nelle comunicazioni relative a diversa categoria di appartenenza delle due compagini (seconda anzichè prima), con ciò traendo in inganno la società che non avendo preso visione della fissazione della data per la partita, non vi aveva partecipato. Con il reclamo la Geotermica chiede che venga riformata la pronuncia del primo giudice assegnando la partita vinta alla reclamante stessa, poichè non riscontrabile la causa di forza maggiore. La C.D. esaminati gli atti, ritiene condivisibile la decisione del primo giudice. Infatti non può essere imputata alla Audace Isola d’Elba alcuna colpa, derivando la mancata partecipazione alla gara alla erronea pubblicazione sul C.U. e, quindi ad errore commesso da terzi (il CRT). Il fatto è oggettivo e nessuna ulteriore considerazione effettuata dalla reclamante può essere considerata, se non alla stregua di mera illazione. La decisione del GST della Toscana va pertanto confermata ed il reclamo respinto. P.Q.M. La C.D. respinge il reclamo conferma la delibera del GST Toscano che disponeva la ripetizione della gara Geotermica- Audace Isola D’Elba, ordina incamerarsi la tassa di reclamo.
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