COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 35 del 20.12.2012 Delibera della Commissione Disciplinare 57 stagione sportiva 2012/2013 Gara Camaiore – Ninfea Torrelaghese (2-0) del 17/11/2012. Campionato Esordienti. In C.U. n.23 del 22/11/2012 e n.25 del 6/12/2012 Delegazione Provinciale di Lucca.
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 35 del 20.12.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
57 stagione sportiva 2012/2013 Gara Camaiore – Ninfea Torrelaghese (2-0) del 17/11/2012. Campionato Esordienti. In C.U. n.23 del 22/11/2012 e n.25 del 6/12/2012 Delegazione Provinciale di Lucca.
Reclama la società Ninfea Torrelaghese avverso la squalifica fino al 21/04/2013 dell’allenatore sig. Rossani Eugenio “per avere rivolto frasi ingiuriose e fortemente offensive nei confronti del D.G., poi, riferendosi ai suoi giocatori li esortava ad allontanarsi dal terreno di gioco. I calciatori quasi increduli si rifiutavano di uscire spalleggiati dal pubblico. Al di fuori della rete di recinzione reiterava ingiurie ed offese al D.G.”.
La reclamante non contesta i fatti, si dice dispiaciuta dell’accaduto e chiede una riduzione della sanzione.
L’arbitro, nel supplemento di rapporto, conferma quanto già evidenziato in prime cure.
La C.D. esaminati gli atti ufficiali, respinge il reclamo.
In via preliminare il Collegio rileva che il reclamo è ai limiti dell’ammissibilità in quanto non compiutamente motivato. Infatti, l’unico motivo del gravame consiste nell’esprimere le proprie scuse al D.G. e da ciò la richiesta di diminuzione della sanzione.
La società, tra l’altro, non chiede di essere udita, ma indica tale evento come possibilità. Orbene, già in una recente decisione della C.D., così come molte altre volte in passato, è stato evidenziato che il diritto della parte reclamante (perché di questo si tratta) ad essere presente in udienza deve essere esplicitamente e compiutamente espresso e non posto come facoltà dell’Organo giudicante.
A quanto pare tale indirizzo giurisprudenziale non era noto alla società del cui caso oggi ci si occupa e quindi questo Collegio esorta le società ed i tesserati a leggere i C.U in ogni loro parte al fine di prendere conoscenza dell’orientamento giurisprudenziale contenuto nelle delibere della C.D..
Per quanto attiene il merito della vicenda, il Collegio sottolinea che i fatti contestati al sig. Rossani si sono svolti nella categoria ESORDIENTI, in una gara quindi che ha visto impegnati giovanissimi atleti di 11/12 anni ovvero in quel delicatissimo settore dell’attività sportiva ove l’educazione in generale e quella allo sport in particolare devono prevalere su ogni altra situazione contingente.
In quest’ambito occorre insegnare ai giovani calciatori il rispetto delle regole, degli avversari, dell’arbitro e delle Istituzioni in generale proprio al fine di formare in loro quell’idea di attività sportiva che deve portare al confronto tecnico fra i contendenti leale e corretto e non ad una sorta di corrida.
Gli episodi che hanno visto coinvolto il sig. Rossani portano invece nella direzione diametralmente opposta rispetto a quella auspicata e ciò a discapito proprio di quei soggetti che invece dovrebbero essere tutelati i quali, tuttavia, hanno dimostrato maggiore maturità e buon senso rispetto al loro allenatore, rifiutandosi di abbandonare il terreno di gioco come invece esortato dallo stesso.
P.Q.M.
La C.D.T.T. respinge il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.
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