COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul – Comunicato Ufficiale N° 68 del 22.12.2012 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale SECONDA CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D CERBARA IN RIFERIMENTO ALLA GARA ASD CERBARA – MONTE ACUTO DISPUTATA A CERBARA IL 09.12.2012, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 64 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 12.12.2012, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE ALLA SQUALIFICA INFLITTA ALL’ALLENATORE GRILLI DEVIS FINO AL 11/01/2013 E L’INIBIZIONE PER IL DIRIGENTE PULETTI STEFANO FINO AL 11/01/2013;
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
- Comunicato Ufficiale N° 68 del 22.12.2012
Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale
SECONDA CATEGORIA
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D CERBARA IN RIFERIMENTO ALLA
GARA ASD CERBARA – MONTE ACUTO DISPUTATA A CERBARA IL 09.12.2012,
AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 64 DEL
COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 12.12.2012, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN
RELAZIONE ALLA SQUALIFICA INFLITTA ALL’ALLENATORE GRILLI DEVIS FINO AL
11/01/2013 E L’INIBIZIONE PER IL DIRIGENTE PULETTI STEFANO FINO AL
11/01/2013;
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 20.12.2012, la seguente decisione.
NEI TERMINI proponeva reclamo la Società A.S.D. Cerbara, chiedendo la riduzione delle
sanzioni. Non erano presenti né l’arbitro della gara ne la società reclamante.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Quanto prospettato dalla società reclamante non trova alcun riscontro nel referto di gara.
Le sanzioni appaiono congrue rispetto ai fatti contestati e come tali meritevoli di integrale
conferma.
P.Q.M.
Delibera di respingere il reclamo proposto dalla società A.S.D. Cerbara confermando
integralmente l’impugnata decisione del G.S.
- Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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