COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul – Comunicato Ufficiale N° 68 del 22.12.2012 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale JUNIORES REGIONALE A2 NEL RECLAMO PROPOSTO IN PROPRIO DAL CALCIATORE NICOLETTI SIMONE TESSERATO DALLA SOCIETA’ A.C.D. MAGIONE IN RIFERIMENTO ALLA GARA PIEVESE – MAGIONE DISPUTATA A CITTA’ DELLA PIEVE IL 10.11.2012, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 49 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 14.11.2012, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE ALLA SQUALIFICA INFLITTA ALLO STESSO CALCIATORE FINO AL 31/12/2013.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul - Comunicato Ufficiale N° 68 del 22.12.2012 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale JUNIORES REGIONALE A2 NEL RECLAMO PROPOSTO IN PROPRIO DAL CALCIATORE NICOLETTI SIMONE TESSERATO DALLA SOCIETA’ A.C.D. MAGIONE IN RIFERIMENTO ALLA GARA PIEVESE – MAGIONE DISPUTATA A CITTA’ DELLA PIEVE IL 10.11.2012, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 49 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 14.11.2012, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE ALLA SQUALIFICA INFLITTA ALLO STESSO CALCIATORE FINO AL 31/12/2013. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 20.12.2012, la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva reclamo in proprio il tesserato Nicoletti Simone, chiedendo la riduzione della sanzione. Non è’ presente l’arbitro della gara seppur regolarmente convocato. E’ presente il ricorrente, assistito dall’Avv. Federica Marabini. MOTIVI DELLA DECISIONE Dall’esame degli atti ufficiali di gara ed all’esito dell’audizione del ricorrente, si ritiene che gli addebiti mossi al calciatore Simone Nicoletti abbiano trovato sostanziale conferma. Pur tuttavia, la Commissione rileva che la condotta tenuta dal calciatore in occasione del contatto fisico con il direttore di gara non abbia procurato allo stesso alcuna conseguenza fisica, non risultando nulla in merito nel referto arbitrale e non avendo potuto la Commissione approfondire la circostanza a causa dell’assenza dell’arbitro, pur convocato in due occasioni. Alla luce di ciò, la Commissione ritiene equo contenere la squalifica fino al 15/09/2013 P.Q.M. In parziale accoglimento del reclamo proposto dalla Sig. Simone Nicoletti, riduce la squalifica inflitta dal G.S. fino al 15/09/2013. - Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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