COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul – Comunicato Ufficiale N° 68 del 22.12.2012 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale GIOVANISSIMI REGIONALI A2 NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ VIRTUS SAN GIUSTINO IN RIFERIMENTO ALLA GARA TIBERIS – VIRTUS SANGIUSTINO DISPUTATA AD UMBERTIDE IL 04.11.2012, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 45 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 07.11.2012, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE ALL’INIBIZIONE INFLITTA AL DIRIGENTE BRUSCOLI ANDREA FINO AL 28/02/2013;
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
- Comunicato Ufficiale N° 68 del 22.12.2012
Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale
GIOVANISSIMI REGIONALI A2
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ VIRTUS SAN GIUSTINO IN RIFERIMENTO
ALLA GARA TIBERIS – VIRTUS SANGIUSTINO DISPUTATA AD UMBERTIDE IL
04.11.2012, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U.
N. 45 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 07.11.2012, PUBBLICATA IN PARI
DATA, IN RELAZIONE ALL’INIBIZIONE INFLITTA AL DIRIGENTE BRUSCOLI ANDREA
FINO AL 28/02/2013;
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 20.12.2012, la seguente decisione.
NEI TERMINI proponeva reclamo la Società Virtus San Giustino, chiedendo la riduzione
della sanzione. Non è’ presente l’arbitro della gara seppur regolarmente convocato. E’
presente il rappresentante della società reclamante.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla base degli atti ufficiali di gara e delle dichiarazioni rese dal rappresentante della
Società reclamante emerge sostanziale conferma del fatto che il sig. Andrea Bruscoli, a
seguito di una decisione del direttore di gara, abbia tenuto comportamento offensivo e
minaccioso nei confronti del medesimo, così come riportato nella delibera del G.S..
La sanzione irrogata appare tuttavia eccessiva rispetto agli addebiti; la Commissione
ritiene pertanto equo contenere l’inibizione inflitta dal G.S. fino al 20/01/2013.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società Virtus Sangiustino, riduce
l’inibizione inflitta al dirigente Andrea Bruscoli fino al 20/01/2013.
- Dispone restituirsi la tassa reclamo.
Share the post "COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul – Comunicato Ufficiale N° 68 del 22.12.2012 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale GIOVANISSIMI REGIONALI A2 NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ VIRTUS SAN GIUSTINO IN RIFERIMENTO ALLA GARA TIBERIS – VIRTUS SANGIUSTINO DISPUTATA AD UMBERTIDE IL 04.11.2012, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 45 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 07.11.2012, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE ALL’INIBIZIONE INFLITTA AL DIRIGENTE BRUSCOLI ANDREA FINO AL 28/02/2013;"