CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 18 dicembre 2012 promosso da: Sig. Carlo Gervasoni / Federazione Italiana Giuoco Calcio

CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 18 dicembre 2012 promosso da: Sig. Carlo Gervasoni / Federazione Italiana Giuoco Calcio IL COLLEGIO ARBITRALE Prof. Avv. Domenico La Medica (Presidente) Dott. Giancarlo Castiglione (Arbitro) Avv. Dario Buzzelli (Arbitro) nominato ai sensi del Codice dei Giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport (“Codice”) riunito in conferenza personale in Roma in data 8 novembre 2012, ha deliberato all’unanimità il seguente LODO nel procedimento di arbitrato (prot. n. 2154 del 16.9.2011) promosso da: Sig. Carlo Gervasoni, nato a Legnano il 14.1.1982, residente in Acqui Terme, rappresentato e difeso dall’Avv. Guido Carlo Alleva e dall’Avv. Filippo Andreussi, e con loro elettivamente domiciliato in Milano, via V. Monti n.6; - parte istante - contro Federazione Italiana Giuoco Calcio (di seguito per brevità, anche F.I.G.C.), con sede in Roma, Via Gregorio Allegri n. 14, Codice Fiscale 05114040586, partita IVA 01357871001, in persona del Presidente, Dott. Giancarlo Abete, rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Via Panama n. 58; - parte intimata - Fatto e svolgimento del giudizio arbitrale 1. Con istanza di arbitrato depositata in data 16.9.2012, prot. 2154, il Sig. Carlo Gervasoni proponeva impugnazione avverso la decisione della Corte di Giustizia Federale presso la F.I.G.C. pubblicata, nel solo dispositivo, con C.U. n. 030/CGF del 19.8.2011, chiedendo: “in riforma della decisione della Corte di Giustizia Federale pubblicata con C.U. n. 030/CGF del 19.8.2011 che ha confermato la decisione della Commissione disciplinare nazionale (C.U. n. 13 del 9.8.2011) emessa in relazione al deferimento del Procuratore Federale n. 603/615pf10- 11/SP/blp del 25.07.2011, voglia l’Ill.mo Collegio annullare la sanzione della squalifica per 5 (cinque) anni, con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C., disposta nei confronti del sottoscritto. Per l’effetto, voglia l’Ill.mo Collegio dichiarare il diritto del sottoscritto ad essere riammesso a svolgere la propria professione di calciatore tesserato presso la F.I.G.C.”. L’istante è stato deferito innanzi agli organi della giustizia federale per la violazione degli artt. 9 e 7, 1° e 5° comma, del CGS. In particolare, secondo la ricostruzione dello stesso istante, l’addebito ex art. 9 CGS poggia sul ritenuto ruolo da lui assunto quale referente del comparto atleti per il sodalizio criminale c.d. degli “Zingari”, avendo messo in contatto i medesimi con giocatori impegnati in competizioni calcistiche al fine di alterare il regolare andamento delle partite. La Procura Federale contestava inoltre l’illecito sportivo ex art. 7 CGS, commi 1° e 5°, in relazione all’incontro Novara-Ascoli del 2.4.2011, in occasione del quale il Sig. Gervasoni avrebbe presentato al giocatore Micolucci alcuni dei membri del predetto gruppo degli “Zingari”, i quali avrebbero richiesto il suo impegno al fine di alterare il risultato della partita. L’illecito ex art. 7, commi 1 e 5, CGS veniva contestato con riferimento all’incontro di calcio Atalanta-Piacenza del 19.3.2011 per avere il ricorrente, in concorso con altri soggetti, preso contatti e accordi per alterare il risultato, scommettendo sulla gara. Assume il ricorrente che le dichiarazioni del giocatore Micolucci, sulla base delle quali la Procura avrebbe proceduto alle contestazioni per la partita Novara-Ascoli, sarebbero inattendibili, in quanto: a) il giocatore si sarebbe trovato in ritiro al momento del presunto incontro con il Gervasoni e gli “Zingari”; b) Micolucci avrebbe conosciuto gli “Zingari” ben prima dell’aprile del 2011 ed essi avrebbero manifestato la loro mancanza di fiducia nel giocatore; c) il comportamento processuale del Micolucci avrebbe indotto la stessa Procura a non ritenere attendibili tutte le sue dichiarazioni; d) il Micolucci avrebbe fatto il nome del Gervasoni solo perché già emerso nelle indagini e per rafforzare la propria posizione processuale. Con riferimento alla contestazione ex art. 9 CGS il Sig. Gervasoni deduce di non aver mai conosciuto gli “Zingari”, i quali avrebbero avuto altri referenti nel mondo del calcio. Infine, in ordine alla partita Atalanta-Piacenza (in occasione della quale, secondo la Procura federale, il ricorrente sarebbe stato contattato dall’ex compagno di squadra Paoloni e avrebbe comunicato la propria disponibilità alla combine della partita), il ricorrente fornisce una interpretazione delle dichiarazioni e delle intercettazioni acquisite dalla Procura della Repubblica di Cremona che ne escluderebbe il suo coinvolgimento, in quanto l’emersione del suo nome sarebbe dovuta piuttosto a millanterie di altri soggetti indagati. In proposito, sottolinea di essere stato vittima del noto episodio di avvelenamento accaduto in occasione della partita Cremonese4 Paganese del 14.11.2010, addebitato dalla Procura Federale proprio a coloro che sarebbero responsabili dell’illecito ex art. 9 CGS in concorso con il Sig. Gervasoni. 2. Con atto di costituzione ex art. 12 codice TNAS resisteva in giudizio la Federazione Italiana Giuoco Calcio chiedendo il rigetto delle istanze formulate dal ricorrente, con riserva di integrare le difese allorquando fossero state rese note le motivazioni del provvedimento impugnato. Assumeva la F.I.G.C. che l’impugnazione dinanzi al TNAS non consente l’integrale riesame della vicenda oggetto del procedimento, costituendo un mezzo d’impugnazione, volto a far valere gli errores in procedendo e gli errores in iudicando, la fondatezza dei quali avrebe potuto essere valutata solo a fronte di un’analitica confutazione delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento del provvedimento impugnato. 3. Con atto depositato in data 11 novembre 2011, a seguito della pubblicazione delle motivazioni della decisione impugnata, il Sig. Gervasoni integrava l’istanza di arbitrato. Con tale atto, in sostanza, il ricorrente rilevava l’assenza di riscontri probatori idonei a supportare la decisione impugnata ed evidenziava come essa dovesse ritenersi fondata su di un impianto motivazionale sorretto da pure deduzioni, peraltro avulse dalle emergenze processuali. Insisteva nelle conclusioni già rassegnate, instando altresì, in subordine, per una riduzione al minimo della sanzione comminata. 4. Con memoria in data 30.11.2011 la F.I.G.C. replicava all’istanza di arbitrato e alle successive integrazioni affermando che gli elementi posti a carico dell’istante sarebbero tali e tanti da non lasciar residuare alcun dubbio sulla correttezza delle decisioni degli organi endofederali. In particolare, quanto alla partita Atalanta – Piacenza del 19.3.2011, evidenzia che il Gervasoni, tra gli altri, fece forti scommesse e operò al fine di combinare l’incontro, onde garantirsi il profitto illecito di esse. Quanto alla partita Novara – Ascoli del 2.4.2011, il Gervasoni, secondo le dichiarazioni del Micolucci, avrebbe invitato quest’ultimo a prendere in seria considerazione l’offerta di adoperarsi per alterare il risultato della partita. Infine, per quanto attiene alla violazione dell’art. 9 CGS, deduceva che i molteplici elementi probatori confermerebbero la compartecipazione del Gervasoni all’associazione finalizzata alla effettuazione di scommesse mediante la commissione di illeciti sportivi volti ad assicurare il buon esito delle stesse. 5. Gli arbitri designati dalle parti (Dott. Giancarlo Castiglione per l’istante e Avv. Dario Buzzelli per l’intimata) nominavano presidente il Prof. Avv. Domenico La Medica. Costituitosi il Collegio, all’udienza del 21 febbraio 2012, il difensore del ricorrente avanzava istanza di rinvio del procedimento in attesa della definizione del nuovo filone di indagini che vedeva coinvolto il Gervasoni; la F.I.G.C. aderiva a tale richiesta. Le parti, di comune intesa, autorizzavano la proroga del temine per il deposito del lodo fino al 31 dicembre 2012. Il Collegio rinviava, su richiesta delle stesse parti il tentativo di conciliazione e concedeva alle stesse termine fino al 30 giugno 2012 per il deposito di atti dalle medesime parti ritenuti necessari. 6. Alla successiva udienza del 15 ottobre 2012, esperito invano il tentativo di conciliazione, la difesa del ricorrente depositava memoria nella quale faceva presente che dall’instaurazione del giudizio arbitrale erano sopraggiunti una serie di accadimenti suscettibili di assumere valore dirimente per la definizione della controversia. Tali accadimenti sarebbero consistiti, in sintesi: a) nell’apporto collaborativo prestato dal ricorrente in riferimento alle vicende attinenti alla manipolazione di competizioni sportive; b) nell’oggettiva impossibilità di fornire tale contributo prima dell’instaurazione del giudizio, quindi prima che i membri del sodalizio degli “Zingari” fossero destinatari di ordinanza custodiale, e che cessasse, per tale ragione, il pericolo rappresentato da questi ultimi; c) nell’utilità del contributo del Sig. Gervasoni per l’ottenimento, da parte degli Organismi di Giustizia sportiva e ordinaria di straordinari risultati; d) nel fatto che tale contributo, relativo anche ai fatti oggetto del presente procedimento, sia frutto di una profonda resipiscenza del Gervasoni. Deduceva, inoltre, che la sua posizione sarebbe stata sovrapponibile a quella di altri soggetti, coinvolti nella vicenda, che hanno patteggiato la sanzione disciplinare ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS. Concludeva, pertanto, chiedendo una rideterminazione della sanzione che tenesse conto delle considerazioni svolte nell’atto. Depositava, infine, un libro (G. Foschini-M. Mensurati, Lo Zingaro e lo scarafaggio, ed. Mondadori) e dei documenti su supporto informatico. La difesa della F.I.G.C. non si opponeva al deposito, riservandosi di illustrare la propria posizione e di controdedurre. Il Collegio concedeva termine alla parte intimata per il deposito di una replica, rinviando all’udienza del 8.11.2012 per la dicussione. 7. Con atto in data 26.10.2012, la F.I.G.C. replicava alla memoria del ricorrente contestandone il contenuto e insistendo nelle rassegnate conclusioni. 8. All’udienza del 8.11.2012 le parti discutevano la controversia svolgendo anche brevi repliche, ed il Collegio riservava la decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE 9. Prima di ogni altra considerazione il Collegio deve dare atto che, con la memoria depositata all’udienza del 15.10.2012, parte ricorrente ha sostanzialmente ammesso, mutando integralmente la propria posizione difensiva, gli addebiti di cui all’originario atto di incolpazione. Deduce tuttavia di non avere potuto, prima di ora, compiere tali ammissioni e iniziare una fattiva collaborazione con la magistratura penale e gli organi di giustizia sportiva, in quanto ciò l’avrebbe esposto a ritorsioni tali da mettere in pericolo la sua stessa vita. Tale pericolo sarebbe cessato solo dopo l’esecuzione di ordini di custodia cautelare nei confronti degli esponenti del sodalizio criminoso c.d. degli “Zingari”. Ritiene il Collegio che siffatte allegazioni non possano condurre all’esito invocato dall’istante. La scelta del Sig. Gervasoni di non patteggiare, ma anzi di seguire la strada dell’impugnazione delle sanzioni disciplinari fino ad adire questo Tribunale, ha comportato per il ricorrente la presentazione, per ben tre gradi di giudizio, di una ricostruzione dei fatti menzognera e fuorviante, il che ha certo rallentato e reso più difficoltosa l’opera degli organi inquirenti, sia nell’ordinamento sportivo che in quello penale. Va inoltre evidenziato che l’inizio della collaborazione prestata dal Sig. Gervasoni è da riconnettersi temporalmente e, in via presuntiva, causalmente alla emissione nei suoi confronti di misure cautelari da parte della magistratura penale, e precisamente all’emissione di ordinanza di custodia cautelare in carcere depositata in data 9.12.2011 (contenuta nel CD all. 1 della produzione documentale di parte ricorrente). Orbene, poichè la stessa difesa del ricorrente ammette che l’inizio della attività di collaborazione è da far coincidere con l’interrogatorio di garanzia reso in data 22.12.2011, deve ritenersi che la determinazione del Sig. Gervasoni di ammettere le proprie responsabilità e di coadiuvare gli organi inquirenti è stata dovuta a null’altro se non alla volontà di ottenere una attenuazione della misura cautelare, effettivamente conseguita pochi giorni dopo. Quanto al timore di ritorsioni, che avrebbe impedito al Sig. Gervasoni una più tempestiva collaborazione con gli organi di giustizia, al di là della ovvia considerazione per la quale il ricorrente avrebbe potuto rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, i concreti elementi allegati nella ridetta memoria del 15.10.2012 non appaiono tali da rendere meno censurabile il suo comportamento. Le minacce ricevute via facebook dal Sig. Gervasoni, e di cui alla richiesta di rinvio a giudizio della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Acqui Terme in data 7.5.2012 (contenuta nel CD depositato dal ricorrente in data 28.6.2012) non paiono essere in alcun modo riferibili all’intento, ancora non palesato, del ricorrente di collaborare con la Giustizia sportiva, quanto piuttosto alle combine di cui il medesimo si era reso responsabile (ed infatti, negli stralci riportati dal Procuratore della Repubblica nel predetto documento si leggono solo riferimenti alla compravendita delle partite). Quanto alla intrinseca pericolosità del sodalizio criminale degli “Zingari”, essa non ha tuttavia impedito ad altri giocatori di collaborare con la giustizia sportiva. Il riferimento è, in primo luogo, al Sig. Micolucci che, pur avendo iniziato la sua attività di collaborazione ben prima del Gervasoni (tanto da aver rilasciato dichiarazioni assunte a fonte di prova per le contestazioni subite dal ricorrente), non risulta aver subito alcuna concreta minaccia o ritorsione. Lo stesso libro (G. Foschini-M. Mensurati, Lo Zingaro e lo scarafaggio, ed. Mondadori), allegato da parte ricorrente e richiamato per sostenere la tesi della pericolosità del sodalizio criminoso degli “Zingari”, delinea uno scenario tutt’affatto diverso: i soggetti coinvolti in tale sodalizio, pur adusi a minacciare, mai avrebbero posto in essere azioni pregiudizievoli nei confronti dei giocatori (verso i quali manifestavano un disprezzo distaccato, ben esemplificato dall’espressione “scarafaggio” attribuita ad uno di tali soggetti e riferita ai calciatori e in particolare al Gervasoni), in quanto ciò avrebbe comportato una eccessiva esposizione mediatica, data la notorietà dei calciatori, con il rischio di compromettere le future azioni criminose. Inoltre, non sussiste alcuna disparità di trattamento tra il ricorrente e altri protagonisti della vicenda quali Micolucci, Carobbio e Doni, le cui vicende processuali vengono ripercorse nella memoria del 15.10.2012. I vantaggi derivanti dal patteggiamento richiesto tempestivamente da tali soggetti non possono infatti essere invocati da chi, come il Sig. Gervasoni, ha inteso seguire una diversa strada. Quanto infine alla posizione di coloro che, pur non avendo collaborato, hanno comunque subito la massima sanzione da parte degli organi di giustizia sportiva, al pari del Sig. Gervasoni, è agevole osservare che oltre un certo livello di gravità della sanzione, ogni sua graduazione perde di significato, e pertanto non vi è spazio per alcuna valutazione comparativa tra diverse situazioni. Fermo quanto precede, va evidenziato che i comportamenti illeciti emersi nel corso delle indagini sulla vicenda del c.d. “calcioscommesse”, cui il ricorrente ha partecipato con ruolo non marginale, hanno gravemente leso l’immagine del calcio professionistico, mettendone in dubbio, agli occhi dell’opinione pubblica, l’adesione ai principi di correttezza, di lealtà e di sano agonismo. Gli episodi contestati al Sig. Gervasoni appaiono, in questo senso, esemplari e devono ritenersi in questa sede come ammessi, stante l’inequivoco tenore della memoria del 30.10.2012 (cfr. in particolare la pagina 9 della stessa, ove si legge testualmente che l’istante “avrebbe voluto da subito confessare la propria responsabilità [e molto altro]”). Essi risultano comunque provati, essendo il Gervasoni costantemente indicato nelle conversazioni telefoniche tra Erodiani e Parlato quale elemento fondamentale per l’ottenimento dell’alterazione dei risultati ed essendo il medesimo stato indicato, nelle dichiarazioni rese, tra gli altri, da Pirani e Parlato, quale contatto per l'effettuazione delle combine. Egli ha, in particolare, scommesso ingenti somme su di una partita, Atalanta-Piacenza del 19.3.2011, in cui avrebbe dovuto giocare, impegnandosi poi perché fosse raggiunto il risultato sperato. In occasione della partita Novara-Ascoli del 2.4.2011 egli ha inoltre invitato il giocatore Micolucci a prendere in considerazione una offerta di combine, incontrando il medesimo in compagnia di altre persone individuabili in altri appartenenti al sodalizio criminoso di cui si è detto (cfr. le dichiarazioni dello stesso Micolucci). L’aver partecipato a fatti di tale gravità è ostativo alla permanenza del giocatore nell’ambito dello sport professionistico, non potendosi negare ragionevolmente e in modo assoluto la possibilità che i comportamenti sanzionati vengano ripetuti. Si deve considerare, a tale proposito, che il ricorrente, in virtù della sua lunga carriera professionistica e come confermato dagli elementi probatori emersi, gode di conoscenze e rapporti tali da aver agevolato (e poter in futuro agevolare) il compimento di illeciti mediante alterazione delle gare. Va pertanto confermata la sanzione massima applicata nei gradi di giudizio endofederali. 10. Per quanto precede il ricorso deve essere rigettato. Sussistono giusti motivi per compensare parzialmente le spese di lite. P.Q.M. Il Collegio, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda: - rigetta il ricorso di cui all’ istanza di arbitrato depositata in data 16.9.2012, prot. 2154; - per l’effetto conferma la sanzione irrogata al Sig. Carlo Gervasoni; - condanna il medesimo alla refusione del 50% delle spese legali, da liquidarsi nella definitiva somma di € 1.000,00, dovendosi le stesse ritenere compensate per la restante parte. - dichiara il Sig. Carlo Gervasoni tenuto al pagamento dei diritti degli Arbitri, complessivamente liquidati in € 5.500,00; dichiara incamerati dal Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport i diritti amministrativi versati dalle parti; manda alla segreteria del TNAS di dare comunicazione del presente lodo alle parti. F.to Domenico La Medica (Presidente) F.to Giancarlo Castiglione (Arbitro) F.to Dario Buzzelli (Arbitro)
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