CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 21 novembre 2012 promosso da: Sig. Simone Seghedoni / Sig. Marco Giovio

CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 21 novembre 2012 promosso da: Sig. Simone Seghedoni / Sig. Marco Giovio IL COLLEGIO ARBITRALE Avv. Guido Cecinelli – Presidente Prof. Avv. Maurizio Cinelli – Arbitro Prof. Avv. Luigi Fumagalli - Arbitro riunito in conferenza personale il 21 novembre 2012 in Roma, ha pronunciato all’unanimità il seguente LODO nel procedimento d’arbitrato (prot. n. 1607 del 27.6.2012) promosso da: Sig. Simone Seghedoni, rappresentato e difeso dall’Avv. Gianandrea Pilla ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, Corso di Porta Vittoria n. 27 - parte istante - Contro Sig. Marco Giovio rappresentato e difeso dall’Avv. Federico Menichini ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Lari (PI), Via Giolitti n. 14 - parte intimata - FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO ARBITRALE 1. Con istanza di arbitrato depositata il 27.6.2012, il Sig. Simone Seghedoni (il “Sig. Seghedoni” o “Agente”)” chiedeva al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport presso il C.O.N.I., ai sensi degli artt. 9 e 34 del Codice dei Giudizi, “l’accertamento e la declaratoria che il Sig. Marco Giovio è debitore, nei confronti dell’istante, della somma di € 14.862,00 oltre IVA, di cui quanto ad € 6.012,00 oltre IVA in forza della fattura pro forma n.1 del 6.2.2012, o di quell’altra somma superiore o inferiore che dovesse risultare in corso di causa e, per l’effetto, condannare il Sig. Marco Giovio al pagamento, in favore del Sig. Simone Seghedoni, della somma di € 14.862,00 oltre IVA, o di quell’altra somma, superiore o inferiore, che dovesse risultare in corso di causa, il tutto oltre interessi legali e moratori ex art.5 D.Lgs. n.231/2002 dal dovuto all’effettivo saldo”. La parte istante chiedeva, altresì, il favore delle spese e nominava arbitro il prof. avv. Luigi Fumagalli. La vicenda de qua trae origine dal rapporto tra l’Agente e il Sig. Marco Giovio (il “Sig. Giovio” o “Calciatore”), iniziato il 15.2.2010: in data 11.6.2011 il Calciatore esercitava il diritto di recesso senza giusta causa, dopo aver sottoscritto un contratto di prestazione sportiva in data 9.6.2010 con l’U.S. Grosseto s.r.l, il quale prevedeva un compenso a suo favore di € 150.000,00 lordi (pari a netti € 85.000,00) per la stagione sportiva 2010/2011 e di € 177.000,00 lordi (pari a netti € 100.000,00) per la stagione sportiva 2011/2012. L’Agente fondava la propria domanda sul presunto mancato pagamento, da parte del Calciatore, di una porzione del compenso dovuto per la stagione sportiva 2010/2011, nonché di quanto spettante per l’annualità 2011/2012. E a tal riguardo l’Agente indicava che per la stagione 2010/2011 il compenso ammontava ad € 7.512,00, oltre IVA, di cui erano stati corrisposti solo € 1.500,00, oltre IVA; mentre per la stagione 2010/2011 il compenso dovuto ammontava ad € 8.850,00 oltre IVA, interamente non corrisposto. 2. Si costituiva in giudizio il Sig. Giovio, nominando arbitro il prof. avv. Maurizio Cinelli, per contestare la domanda, rilevando di aver corrisposto quanto richiesto dall’Agente, a saldo delle proprie prestazioni, così come risulta dalla fattura emessa il 9.3.2011. Assumeva la parte resistente che, per il compenso della stagione 2010/2011, avrebbe dovuto corrispondere non quanto richiesto in arbitrato dall’Agente, ma solo quanto con lui concordato e versato, ossia la somma di € 1.500,00 (pari all’1% del compenso annuo lordo percepito dal Calciatore sulla base del contratto con il Grosseto). Ed infatti, il Sig. Seghedoni aveva chiesto il pagamento del residuo solo dopo aver ricevuto il recesso del Calciatore in data 11.6.2011. Per quanto riguarda il compenso preteso dall’Agente per la stagione sportiva 2011/2012, la parte resistente assumeva, poi, che, egli, in data 31.8.2011, si era trasferito temporaneamente all’U.S. Foggia s.p.a. e, poi, in data 31.1.2012 e fino al 30.6.2012, al Piacenza FC s.p.a., il che avrebbe limitato a due mesi di contratto con il Grosseto la base di calcolo di quanto dovuto all’Agente, in applicazione dell’art. 10 comma 7 del Regolamento Agenti del 2007. Su tale base, dunque egli, con lettera del 24.4.2012, aveva formulato offerta reale di pagamento di € 1.475,00 per il periodo 1 luglio/31 agosto 2011. 3. Gli arbitri designati dalle parti nominavano terzo arbitro, con funzioni di Presidente, l’avv. Guido Cecinelli, il quale accettava l’incarico in data 23.7.2012. Il Collegio fissava la prima udienza per il 4.9.2012, dove veniva esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo; alla stessa udienza del 4.9.2012, il difensore della parte intimata proponeva quale ipotesi conciliativa la corresponsione all’agente per la stagione 2010/2012 della somma di € 1.475,00 oltre interessi legali, corrispondenti al 5% di quanto effettivamente percepito dal Calciatore in forza del contratto stipulato con l’assistenza dell’Agente e, per la stagione 2010/2011, la somma di € 2.500,00 oltre IVA, pari al 50% dell’importo richiesto dall’Agente, a saldo dell’annualità. Tale proposta non veniva accettata dalla parte istante, perché non ritenuta congrua alla luce, anche, del rapporto quinquennale di cui al contratto. Il Collegio autorizzava il deposito di memorie (19.9.2012 per la parte istante e 8.10.2012 per la parte intimata). Successivamente allo spirare di detti termini, il Collegio fissava l’udienza per la discussione per il 21.11.2012. All’udienza del 21.11.2012 le parti discutevano la causa e l’avv. Gianandrea Pilla eccepiva l’applicabilità del Regolamento Agenti del 2010, anziché del 2007. L’avv. Federico Menichini dichiarava di non accettare il contraddittorio sul Regolamento da applicare, perché ritenuto elemento nuovo introdotto solo in sede di discussione. Le parti autorizzavano la proroga del termine per il deposito del lodo fino al 31.12.2012. Il Collegio si riservava la decisione. MOTIVI 1. Preliminarmente, il Collegio rigetta la richiesta di ammissione della prova testimoniale articolata dalla difesa del Sig. Giovio, perché inammissibile ex artt. 2722 c.c. e 1967 c.c.: con la stessa, infatti, si vorrebbe provare l’avvenuta sottoscrizione inter partes, nel febbraio 2011, di un accordo transattivo circa la rideterminazione del compenso nella misura dell’1% del reddito annuo lordo del calciatore, e ciò al di là dei limiti di ammissibilità della prova testimoniale stabiliti dalla legge. 2. Ancora preliminarmente, il Collegio osserva che il Regolamento Agenti applicabile all’odierna fattispecie è quello dell’anno 2007, in quanto in vigore all’epoca della stipulazione del contratto in ordine al quale è insorta controversia, a nulla rilevando, in un contesto diverso da quello disciplinare, le prescrizioni sostanziali di versioni successivamente entrate in vigore. Nel merito, occorre rilevare che, secondo la normativa applicabile, i compensi dell’Agente devono essere percepiti fino alla sottoscrizione, successiva alla revoca del mandato, di un nuovo contratto da parte del Calciatore: pertanto, la stagione sportiva 2011/2012 deve essere remunerata nei limiti di 2/12 sulla base del compenso annuo riconosciuto al Sig.Giovio dall’U.S. Grosseto s.r.l. L’art. 10.7 del Regolamento Agenti 2007 prevedeva infatti che l’agente avesse diritto al compenso maturato e maturando “anche dopo la scadenza dell’incarico, ma non oltre la scadenza del contratto di prestazione sportiva, o la conclusione di un diverso contratto di prestazione sportiva” (cfr. lodo Camarlinghi/Padalino; e lodo Pasqualin/Zapata). Ebbene, il contratto stipulato inter partes il 15.2.2010 è stato revocato senza giusta causa in data 11.6.2011. Il Sig. Giovio, in data 31.8.2011, stipulava nuovo contratto con il Foggia Calcio senza l’assistenza dell’Agente già revocato: in detta ipotesi, il nuovo contratto sostituisce il precedente rapporto con l’U.S. Grosseto, che non può più essere remunerato. Da quanto precede consegue che, per la stagione sportiva 2010/2011 il compenso spettante all’istante debba essere determinato nel 5% della somma di € 150.000,00 detratto l’1% già fatturato e pagato: e così in € 7.500,00 - € 1.500,00 già corrisposti, ossia in € 6.000,00 oltre IVA. Per la stagione sportiva 2011/2012, il compenso spettante, pari al 5% di € 177.000,00 e cioè € 8.850,00, deve essere calcolato per 2/12 dell’intero anno, e sarà pari ad € 1.475,00. Complessivamente, dunque, il Sig. Giovio dovrà corrispondere all’istante la somma di € 7.475,00 oltre IVA. 3. Per quanto attiene alla richiesta di parte istante circa il pagamento degli interessi ex D.Lgs. n.231/2002, il Collegio osserva che gli stessi non sono applicabili alla fattispecie, per carenza dei requisiti soggettivi previsti dall’art. 2 della citata normativa. 4. Attesa la parziale soccombenza di entrambe le parti, e la proposta transattiva formulata dalla difesa del Sig. Giovio, non accettata dalla parte istante senza alcuna attività collaborativa per la conciliazione, il Collegio ritiene equo disporre la compensazione delle spese del giudizio e di porre a carico delle parti, in misura uguale e con vincolo di solidarietà, gli onorari degli Arbitri, liquidati nella misura di € 3.000,00 oltre IVA e CAP, oltre alle spese documentate da questo sostenute. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale, all’unanimità e definitivamente pronunciando, così dispone: a) in parziale accoglimento dell’istanza di arbitrato, condanna il Sig. Marco Giovio a corrispondere al Sig. Simone Seghedoni la somma complessiva di € 7.475,00, oltre a IVA e interessi legali dalla domanda fino al soddisfo; b) rigetta ogni altra eccezione ed istanza; c) compensa tra le parti le spese di lite; d) pone a carico delle parti, in misura uguale tra loro e con il vincolo di solidarietà, gli onorari degli Arbitri, liquidati complessivamente in € 3.000,00, oltre alle spese documentate sostenute dal Collegio Arbitrale, nella misura che sarà comunicata separatamente dalla Segreteria del T.N.A.S., oltre IVA e CPA come per legge; e) pone a carico delle parti, in misura uguale tra loro, il pagamento dei diritti amministrativi per il T.N.A.S.; f) dispone che i diritti amministrativi versati dalle parti siano incamerati dal T.N.A.S. Così deciso in Roma, il 21.11.2012 all’unanimità e in conferenza personale degli Arbitri, e sottoscritto in numero di tre originali nei luoghi e nelle date di seguito indicate. F.to Guido Cecinelli – Presidente F.to Maurizio Cinelli – Arbitro F.to Luigi Fumagalli – Arbitro
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