DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 41 del 19.12.2012 Campionato Nazionale Juniores RICCIONE CALCIO 1929 – ESTE S.R.L.
DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 41 del 19.12.2012
Campionato Nazionale Juniores
RICCIONE CALCIO 1929 - ESTE S.R.L.
Il Giudice Sportivo,
- rilevato dagli atti ufficiali che la gara in epigrafe è stata definitivamente sospesa dall'Arbitro al 21º minuto del primo tempo sul punteggio di 0-3 a favore della società ESTE S.R.L., perché la società RICCIONE CALCIO 1929, a seguito dell'infortunio occorso ad un proprio calciatore, si è venuta a trovare con sei calciatori;
- considerato che una gara non può essere proseguita nel caso in cui una squadra si trovi per qualsiasi motivo ad avere meno di sette calciatori partecipanti al gioco, come previsto dalla regola 3 del Gioco del calcio e dall'art.73, comma 2 delle N.O.I.F.;
- considerato che a tale condotta corrisponde la sanzione con la perdita della gara con il punteggio di 0-3 o con quello più favorevole eventualmente conseguito sul campo dalla squadra avversaria, così come previsto dall'art.17 del C.G.S.; - atteso che deve essere oggettivamente responsabile del regolare svolgimento della gara la società RICCIONE CALCIO 1929;
P.Q.M.
Delibera:
1) di comminare alla società RICCIONE CALCIO 1929 la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3.