F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezione Consultiva – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 122/CGF del 28 Dicembre 2012 1) RICHIESTA DI PARERE INTERPRETATIVO DEL PRESIDENTE FEDERALE, AI SENSI DELL’ART. 31, COMMA 1, LETT. D) C.G.S., IN ORDINE ALL’ART. 10, COMMA 3, STATUTO F.I.G.C.
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezione Consultiva - 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 122/CGF del 28 Dicembre 2012
1) RICHIESTA DI PARERE INTERPRETATIVO DEL PRESIDENTE FEDERALE, AI SENSI DELL’ART. 31, COMMA 1, LETT. D) C.G.S., IN ORDINE ALL’ART. 10, COMMA 3, STATUTO F.I.G.C.
Premesso che
L’art. 10, comma 3, dello Statuto federale dispone che “la Divisione calcio a cinque e la Divisione calcio femminile, formate dalle società disputanti i campionati nazionali corrispondenti e dai responsabili regionali di cui al comma seguente, sono inquadrate nella LND, salva diversa determinazione del Consiglio Federale adottata a maggioranza qualificata”.
La norma attribuisce pertanto al Consiglio Federale la facoltà di deliberare, a maggioranza qualificata, un diverso inquadramento delle divisioni, attualmente rientranti nella LND.
È stata sollevata questione interpretativa della norma ovvero se sia consentito alla maggioranza qualificata del detto Organo consiliare di istituire un Dipartimento, sempre inquadrato nella LND, che si occupi della organizzazione della attività agonistica oggi demandata ad una delle Divisioni. Il Dipartimento verrebbe strutturato come l’attuale Dipartimento dell’Interregionale, con un Consiglio eletto nel rispetto dei principi di democrazia ed andrebbe a sostituirsi ad una delle Divisioni.
Alla luce di tanto, in data 29/11/2012 (prot. n. 5.287511), il Presidente della FIGC ha chiesto alla Corte di Giustizia Federale di esprimere un parere interpretativo circa la citata disposizione, nonché sulla questione sollevata.
Tanto premesso, si esprimono le seguenti valutazioni
IN DIRITTO
In relazione alla questione sollevata, si osserva quanto segue.
In primo luogo, occorre interrogarsi sulla portata della disposizione in oggetto ed, in particolare, circa l’interpretazione dell’inciso, presente nella stessa, che si riporta testualmente: “salva diversa determinazione del Consiglio Federale adottata a maggioranza qualificata”; in maniera specifica, è necessario dare risposta al quesito inerente una possibile interpretazione di tale passaggio normativo nel senso di consentire la trasformazione delle attuali Divisioni calcio a cinque e calcio femminile in altrettanti Dipartimenti. Orbene, una risoluzione in senso affermativo di tale questione interpretativa risulta suffragata da convergenti elementi di natura testuale e sistematica, che avvalorano la sussistenza, nel contesto dell’ordinamento federale, di una potestà organizzativa generale – procedimentalizzata secondo una maggioranza qualificata a titolo di garanzia – in capo al Consiglio Federale, che nel caso di specie può esplicarsi anche mediante il mutamento dello schema organizzativo generale di singole articolazioni di una Lega, e quindi pure tramite la costituzione di un Dipartimento in luogo della struttura (Divisione) precedentemente delegata allo svolgimento di funzioni “esternalizzate”. Tale conclusione – che trova appiglio nella titolarità in capo alle Divisioni esclusivamente di mere funzioni organizzative “delegate” – è avvalorata dai principi generali in materia di Leghe. In particolare, l’art. 9 dello Statuto della F.I.G.C., al comma 2, precisa che “Ciascuna Lega stabilisce autonomamente, nel rispetto dello Statuto e degli indirizzi del CONI e della F.I.G.C., nonché dei principi di democrazia interna, la rispettiva articolazione organizzativa”. È, dunque, enunciata una clausola generale di autonomia ed autodeterminazione organizzativa delle Leghe, fermi restando i limiti statutari derivanti, del resto, dalla scelta, essa stessa autonoma, dell’appartenenza federale.
Nell’ambito di tale spazio, la LND ha inteso “delegare” alle Divisioni de quibus, tramite l’adozione statutaria di un modello caratterizzato dalla “esternalizzazione” di quegli specifici rami di attività, l’organizzazione dei rispettivi settori (in specie, calcio a cinque e calcio femminile). Siamo, allora, in presenza dell’applicazione del principio generale di delega funzionale da parte della Lega, che non attenua la circostanza, giuridica e di fatto, che la titolarità originaria delle funzioni medesime vada ricondotta in capo alla Lega, in virtù del sopra menzionato disposto dell’art. 9 dello Statuto vigente. Tale assetto organizzativo è confermato dallo Statuto della LND che, all’art. 1, comma 2, ribadisce che la Lega “gode di autonomia regolamentare, organizzativa, amministrativa e finanziaria, nel rispetto dei principi stabiliti dalla F.I.G.C.”. Lo Statuto medesimo poi “rappresenta” l’attuale articolazione, laddove all’art. 16 prevede: “1. Per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali la Lega:
si articola funzionalmente in:
Comitati Regionali, Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano equiparati ai Comitati Regionali, Dipartimenti e Delegazioni; inquadra:
Divisione Calcio Femminile;
Divisione Calcio a cinque”.
Tant’è che i successivi artt. 18 e 19 disciplinano espressamente e compiutamente entrambe le Divisioni non senza stabilire, nei rispettivi commi 3, che:
“Il funzionamento, le attribuzioni e le modalità procedurali elettive e di organizzazione di detti organi vengono stabiliti dal Regolamento della LND e dalle “Norme procedurali delle Assemblee della LND”, in conformità con lo Statuto federale e con il principio di democrazia interna”. Ciò detto, tuttavia, nulla osta a che l’attività “delegata”, a fronte dell’eventuale verifica della necessità di ripensamento del modello originariamente fissato in sede statutaria, in ossequio anche al principio dell’efficiente e corretta organizzazione, possa formare oggetto di una ridefinizione organizzativa, anche con mutamento della natura della struttura, da Divisione a Dipartimento, e quindi con una sorta di “internalizzazione” delle funzioni, senza che ciò equivalga ad un vulnus di prerogative proprie di un soggetto autonomamente titolare delle stesse. D’altronde, nella direzione dell’assenza di autonoma rilevanza esterna ed ex se delle Divisioni depone anche il riformato art. 26 dello Statuto, in tema di composizione del Consiglio federale, che ha eliminato la riserva espressa, prima presente, di due dei posti spettanti alla LND al Presidente della divisione del calcio femminile ed a quello della divisione del calcio a cinque. Siamo dinanzi, in sostanza, ad una mera ipotesi di nuova articolazione, che l’art. 10, comma 3, dello Statuto riserva al Consiglio Federale, competente circa l’inquadramento più coerente da attribuire alle Divisioni in esame in funzione della Lega ritenuta più vicina ai caratteri (dimensionali, tipologici e/o di altra natura), nel tempo, presentati dalle stesse. Normativamente fissato tale potere di ricollocazione dall’una Lega all’altra, ne discende evidentemente – anche per un principio logico di rapporto di genus a species dei poteri propri dell’Organo Federale de quo - che il Consiglio, con la medesima garanzia della maggioranza prevista dall’art. 10, comma 3, dello Statuto, possa validamente intervenire sul differente (e più limitato) profilo della conformazione e qualificazione, ritenute più idonee, di siffatte Divisioni, con conseguente possibile reinquadramento delle stesse nella Lega di originaria appartenenza secondo lo schema dipartimentale, senza che a tale titolo debba azionarsi il più complesso schema procedurale della modifica statutaria di natura costitutiva (fatte salve, ovviamente, le modifiche formali che si vorranno apportare a titolo di ricognizione e presa d’atto delle determinazioni assunte dal Consiglio Federale). Per altro verso, e questo appare sottinteso già nella richiesta di parere, il passaggio da Divisione a Dipartimento non deve comportare l’attenuazione delle prerogative, allo stato, previste dall’art. 10 dello Statuto federale per le Divisioni in oggetto. Sicché, nell’eventuale costituzione dei Dipartimenti, andranno assicurate un’adeguata autonomia e la presenza di organi di natura elettiva, con la possibilità di reperimento di risorse finanziarie e di contributi; il che, invero, appare pienamente compatibile comunque con la qualifica di Dipartimento, ove si considerino le figure consimili attualmente previste nello statuto della LND (cioè interregionale, ex art. 20, e Beach Soccer, ex art. 21), per le quali si richiede la presenza di un consiglio di dipartimento ed il rispetto dei principi di democrazia, risultando peraltro, allo stato degli atti, che la larghissima maggioranza delle società di calcio femminile abbia già espresso in sede assembleare la volontà di assumere la struttura organizzativa interna di Dipartimento della LND. Nei termini sopra esposti è il parere della Sezione Consultiva della Corte di Giustizia Federale, assunto nella riunione del 18 dicembre 2012.
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