LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 141 del 20/12/2012 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 12) RICORSO DEL CALCIATORE Valerio CATALETTO/A.S.D.VIRIBUS UNITIS S.r.l.

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 141 del 20/12/2012 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 12) RICORSO DEL CALCIATORE Valerio CATALETTO/A.S.D.VIRIBUS UNITIS S.r.l. Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 17/09/2012 il sig.Valerio CATALETTO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.VIRIBUS UNITIS S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.4.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/12. Precisando di non aver percepito alcuna rata, richiedeva la condanna della Società al pagamento dell'intera somm2 prevista dall'accordo economico. La Società non depositava alcuna memoria ne inviava documentazione nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti cfr. accordo allegato offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia 1' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.S.D.VIRIBUS UNITIS S.r.l. al pagamento in favore del sig.Valerio CATALETTO della somma di €.4.000,00 Dispone la restituzione della tassa reclamo versata. Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Campania i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.
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