LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 141 del 20/12/2012 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 14) RICORSO DEL CALCIATORE Michele VANO/A.S.D.ISERNIA F.C.

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 141 del 20/12/2012 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 14) RICORSO DEL CALCIATORE Michele VANO/A.S.D.ISERNIA F.C. Con reclamo datato 22.06.2012, inoltrato a mezzo raccomandata a.r. tanto alla Società controinteressata quanto alla, Commissione Accordi Economici, il sig. Vano Michele chiedeva la condanna della ASD Isernia F.C. al pagamento della somma di € 1.500,00 quale residuo del compenso globale annuo previsto nell'Accordo Economico sottoscritto accludeva, altresì, la relativa tassa prescritta dall'art. 25 bis, comma 5°, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, pari a € 50,00. La Società controinteressata in data 20.07.2012 presentava le proprie controdeduzioni, nelle quali chiedeva il rigetto del reclamo presentato, assumendone l'infondatezza per intervenuto soddisfacimento del credito vantato. All'udienza del 21.09.2012 la CAE disponeva il rinvio del procedimento all'udienza del 12.10.2012 al fine di acquisire documentazione relativa alla spedizione del reclamo alla Società controinteressata ed all'effettivo ricevimento da parte di quest'ultima, in modo tale da vagliare la tempestività della sua costituzione. Sulla base della produzione documentale dell'avviso di ricevimento emergeva che il reclamo veniva ricevuto dalla Società controinteressata in data 26.06.2012, mentre il deposito delle controdeduzioni avveniva in data 20.07.2012 Pertanto sulla base della previgente disciplina normativa (art. 21 bis Reg. LND) la costituzione della Società controinteressata avveniva oltre il termine perentorio di giorni 15 dal ricevimento del reclamo. Ne discende quindi 1'inammissibilità della costituzione con il conseguente accoglimento del reclamo proposto dal calciatore P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., accoglie il reclamo, condannando ASD Isernia F.C. a corrispondere al sig. Cusano Fabio la somma di € 1.500,00 quale residuo del compenso globale annuo previsto nell'Accordo Economico sottoscritto. Dispone, la restituzione della tassa di reclamo versata. Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 1 delle N.O.I.F.
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