LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 141 del 20/12/2012 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 2) RICORSO DEL CALCIATORE Domenico COLLETTO/A.S.D.REAL NOCERA SUPERIORE

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 141 del 20/12/2012 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 2) RICORSO DEL CALCIATORE Domenico COLLETTO/A.S.D.REAL NOCERA SUPERIORE Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 28/09/2012 il sig. Domenico COLLETTO, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.REAL NOCERA SUPERIORE un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.7.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/12. Precisando di aver percepito rate per €.6.000,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanenti somma di €.1.500,00. La Società non presentava alcuna memoria a propria difesa. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti cfr. accordo allegato offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia 1' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.S.D.REAL NOCERA SUPERIORE al pagamento in favore del sig.Domenico COLLETTO, della somma di €.1.500,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata. Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Campania i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.
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