LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 141 del 20/12/2012 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 7) RICORSO DEL CALCIATORE Leonardo SEMERARO/U.S.COLOGNESE CALCIO
	
                LEGA NAZIONALE DILETTANTI  – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 141 del 20/12/2012 
DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI
7) RICORSO DEL CALCIATORE Leonardo SEMERARO/U.S.COLOGNESE CALCIO 
Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 25/09/2012 il sig.Leonardo SEMERARO, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società U.S.CALCIO COLOGNESE un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.7.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/12. 
Precisando di non aver percepito rate, richiedeva la condanna della Società al pagamento della somma totale 
prevista dall'accordo economico depositato. 
La Società non depositava alcuna memoria ne inviava documentazione nei termini. 
Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti   cfr. accordo allegato   offre ampio e decisivo 
riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia 1' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato 
P.Q.M. 
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società U.S.CALCIO 
COLOGNESE al pagamento in favore del sig. Leonardo SEMERARO della somma di €.7.500,00.Dispone la restituzione della tassa reclamo versata. 
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Lombardia i termini dell'avvenuto pagamento 
inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F. 
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                                
				
                
            