F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 113 del 14 dicembre 2012 Procedimento disciplinare a carico di GIANNI CUC
F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 113 del 14 dicembre 2012
Procedimento disciplinare a carico di GIANNI CUC – Collegio della Commissione
Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Piani e Bisin con compiti di
segreteria.
La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:
- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. Cuc è stato deferito per violazione degli artt. 1 e 8 del C.G.S.
per aver pattuito e riscosso in violazione dell’art. 8 comma 6 nelle stagioni sportive
2006-2007, 2007-2008 e 2008-2009, compensi e premi in nero per € 24.464,000;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la
sanzione della squalifica fino al 28/01/2013;
- tenuto conto delle argomentazioni del legale del deferito come da separato verbale e
delle memorie depositate agli atti.
Ritenuto che:
- come emerge anche dalla sentenza della Commissione Disciplinare Nazionale di cui al
CU n. 49/CDN del 6/12/2012, dalle deposizioni rese dal direttore sportivo della
Biellese Buda e dai riscontri successivamente effettuati dalla Guardia di Finanza è
risultato con sufficiente attendibilità che tecnici (fra i quali è da ricomprendersi Cuc) e
giocatori della Biellese Calcio riscuotevano somme di denaro “al nero” a titolo di
rimborso spese non giustificate ovvero a titolo di corrispettivo di prestazioni sportive
oltre ed al di fuori di quanto contrattualmente pattuito;
- non è dato superare tale coinvolgimento del deferito Cuc mediante le argomentazioni
presuntive svolte in sede di difesa che tuttavia sono da condividere in punto di
quantificazione giacchè sembra a questa Commissione un Allenatore in seconda di
prima nomina appartenente a società sportiva di II Divisione non possa davvero
percepire l’imputata somma di euro 24.464 oltre al corrispettivo ufficiale
P.Q.M.
dichiara il sig. GIANNI CUC responsabile dell’addebito disciplinare che gli è stato
contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al 24/12/2012.