F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 113 del 14 dicembre 2012 Procedimento disciplinare a carico di GIANNI CUC

F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 113 del 14 dicembre 2012 Procedimento disciplinare a carico di GIANNI CUC – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Piani e Bisin con compiti di segreteria. La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico: - tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti; - considerato che il sig. Cuc è stato deferito per violazione degli artt. 1 e 8 del C.G.S. per aver pattuito e riscosso in violazione dell’art. 8 comma 6 nelle stagioni sportive 2006-2007, 2007-2008 e 2008-2009, compensi e premi in nero per € 24.464,000; - valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 28/01/2013; - tenuto conto delle argomentazioni del legale del deferito come da separato verbale e delle memorie depositate agli atti. Ritenuto che: - come emerge anche dalla sentenza della Commissione Disciplinare Nazionale di cui al CU n. 49/CDN del 6/12/2012, dalle deposizioni rese dal direttore sportivo della Biellese Buda e dai riscontri successivamente effettuati dalla Guardia di Finanza è risultato con sufficiente attendibilità che tecnici (fra i quali è da ricomprendersi Cuc) e giocatori della Biellese Calcio riscuotevano somme di denaro “al nero” a titolo di rimborso spese non giustificate ovvero a titolo di corrispettivo di prestazioni sportive oltre ed al di fuori di quanto contrattualmente pattuito; - non è dato superare tale coinvolgimento del deferito Cuc mediante le argomentazioni presuntive svolte in sede di difesa che tuttavia sono da condividere in punto di quantificazione giacchè sembra a questa Commissione un Allenatore in seconda di prima nomina appartenente a società sportiva di II Divisione non possa davvero percepire l’imputata somma di euro 24.464 oltre al corrispettivo ufficiale P.Q.M. dichiara il sig. GIANNI CUC responsabile dell’addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al 24/12/2012.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it