F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 113 del 14 dicembre 2012 Procedimento disciplinare a carico di DAVIDE DI PAOLO
F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 113 del 14 dicembre 2012
Procedimento disciplinare a carico di DAVIDE DI PAOLO
– Collegio della Commissione
Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Piani e Bisin con compiti di
segreteria.
La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:
- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. Di Paolo è stato deferito per violazione dell’ art. 1, comma 1
del C.G.S. in relazione all’art 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico ed
al C.U. n 1 della L.N.D. per la stagione sportiva 2009/2010 paragrafo 14 pag. 42, in
riferimento agli articoli 94, comma 1 lettera B delle Noif e 42, comma 1, del
Regolamento della L.N.D., per aver pattuito con la società SS Cassino srl per la
stagione 2009/2010 per la conduzione tecnica della squadra giovanissimi un premio
di tesseramento superiore ai massimali previsti nelle già citate disposizioni
normative;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la
sanzione della squalifica fino al 13/01/2013;
Ritenuto che:
- i fatti addebitati al deferito risultano documentalmente comprovati dalla decisione
del Collegio Arbitrale
P.Q.M.
dichiara il sig. DAVIDE DI PAOLO responsabile dell’addebito disciplinare che gli è
stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al
13/01/2013.