F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 113 del 14 dicembre 2012 Procedimento disciplinare a carico di GIOVANBATTISTA SALICE
F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 113 del 14 dicembre 2012
Procedimento disciplinare a carico di GIOVANBATTISTA SALICE
– Collegio della
Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Piani e Bisin con
compiti di segreteria.
La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:
- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. Salice è stato deferito per violazione dell’ art. 1, comma 1 del
C.G.S. in relazione all’art 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico ed al
C.U. n 1 della L.N.D. per la stagione sportiva 2010/2011 paragrafo 14 pag. 47, in
riferimento agli articoli 94, comma 1 lettera B delle Noif e 42, comma 1, del
Regolamento della L.N.D., per aver pattuito con la società Asd Mast Favignana per
la conduzione tecnica della squadra disputante il Campionato Juniores regionali un
premio di tesseramento superiore ai massimali previsti nelle già citate disposizioni
normative;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la
sanzione della squalifica fino al 13/01/2013.
Ritenuto che:
- i fatti addebitati al deferito risultano documentalmente comprovati dalla decisione
del Collegio Arbitrale
P.Q.M.
dichiara il sig. GIOVANBATTISTA SALICE responsabile dell’addebito disciplinare
che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino
al 13/01/2013.