F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 113 del 14 dicembre 2012 Procedimento disciplinare a carico di VITO COMMISSO

F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 113 del 14 dicembre 2012 Procedimento disciplinare a carico di VITO COMMISSO – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Piani e Bisin con compiti di segreteria. La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico: - tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti; - considerato che il sig. Commisso è stato deferito per violazione del principio di lealtà, correttezza e probità sportiva ai sensi dell’art.1, comma 1, del C.G.S in relazione a quanto disposto per la s.s. 2010/11 dalla LND al punto 14 del CU n°1 del 01.07.2010 per aver omesso di depositare presso il Dipartimento Interregionale l’accordo economico, stipulato con SSD Sapri Calcio, accompagnato dalla richiesta di tesseramento; - valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 13/02/2013; - tenuto conto delle argomentazioni del deferito come da separato verbale e delle memorie depositate agli atti. Ritenuto che: - i fatti addebitati al deferito risultano documentalmente comprovati dalla decisione del Collegio Arbitrale P.Q.M. dichiara il sig. VITO COMMISSO responsabile dell’addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al 13/02/2013.
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