F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 113 del 14 dicembre 2012 Procedimento disciplinare a carico di MAURIZIO MONTALTI
F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 113 del 14 dicembre 2012
Procedimento disciplinare a carico di MAURIZIO MONTALTI
– Collegio della
Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Piani e Bisin con
compiti di segreteria.
La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:
- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. Montalti è stato deferito per violazione dei doveri di lealtà,
correttezza e probità di cui all’art 1, comma 1, del C.G.S. anche in relazione a
quanto previsto dall’art 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico e
dall’art. 35, comma 1 del regolamento del Settore Tecnico ( secondo cui i tecnici
inquadrati nell’albo e nei ruoli del settore sono tenuti al rispetto dello statuto e delle
norme federali) ed art. 38, comma 1 delle Noif, oltre agli art 33, commi 1 e 3, del
Regolamento del Settore Tecnico per avere nella stagione 2011/2012:
o A) prestato la propria attività tecnica a favore della società Asd Vis Argentina
senza aver richiesto ed ottenuto formalmente il tesseramento con la stessa;
o B) prestato la propria attività tecnica a favore della società Asd Real Miramare
senza aver richiesto ed ottenuto formalmente il tesseramento con la stessa;
o C) aver svolto attività diversa da quella derivante dalle proprie attribuzioni a
favore della Asd Vis Argentina, essendo stato inserito in una variazione di
organigramma depositato dalla Asd Vis Argentina in data 31/08/2011 al C.R.
Emilia-Romagna e successivamente iscritto con la stessa funzione nelle distinte
gare relative agli incontri Tre Esse Saludecio-Vis Argentina del 28/08/2012 e
S.Lorenzo-Vis Argentina del 04/09/2012;
- tenuto conto delle argomentazioni del deferito come da separato verbale e delle
memorie depositate agli atti.
Ritenuto che:
- i fatti addebitati al deferito risultano documentalmente comprovati
P.Q.M.
dichiara il sig. MAURIZIO MONTALTI responsabile dell’addebito disciplinare che
gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al
13/05/2013.