F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 113 del 14 dicembre 2012 Procedimento disciplinare a carico di MAURIZIO MONTALTI

F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 113 del 14 dicembre 2012 Procedimento disciplinare a carico di MAURIZIO MONTALTI – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Piani e Bisin con compiti di segreteria. La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico: - tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti; - considerato che il sig. Montalti è stato deferito per violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art 1, comma 1, del C.G.S. anche in relazione a quanto previsto dall’art 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico e dall’art. 35, comma 1 del regolamento del Settore Tecnico ( secondo cui i tecnici inquadrati nell’albo e nei ruoli del settore sono tenuti al rispetto dello statuto e delle norme federali) ed art. 38, comma 1 delle Noif, oltre agli art 33, commi 1 e 3, del Regolamento del Settore Tecnico per avere nella stagione 2011/2012: o A) prestato la propria attività tecnica a favore della società Asd Vis Argentina senza aver richiesto ed ottenuto formalmente il tesseramento con la stessa; o B) prestato la propria attività tecnica a favore della società Asd Real Miramare senza aver richiesto ed ottenuto formalmente il tesseramento con la stessa; o C) aver svolto attività diversa da quella derivante dalle proprie attribuzioni a favore della Asd Vis Argentina, essendo stato inserito in una variazione di organigramma depositato dalla Asd Vis Argentina in data 31/08/2011 al C.R. Emilia-Romagna e successivamente iscritto con la stessa funzione nelle distinte gare relative agli incontri Tre Esse Saludecio-Vis Argentina del 28/08/2012 e S.Lorenzo-Vis Argentina del 04/09/2012; - tenuto conto delle argomentazioni del deferito come da separato verbale e delle memorie depositate agli atti. Ritenuto che: - i fatti addebitati al deferito risultano documentalmente comprovati P.Q.M. dichiara il sig. MAURIZIO MONTALTI responsabile dell’addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al 13/05/2013.
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