F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 113 del 14 dicembre 2012 Procedimento disciplinare a carico di PAOLO CATTANEO
F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 113 del 14 dicembre 2012
Procedimento disciplinare a carico di PAOLO CATTANEO
– Collegio della Commissione
Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Piani e Bisin con compiti di
segreteria.
La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:
- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. Cattaneo è stato deferito per violazione dell’ art. 1, comma 1
del C.G.S. anche in relazione a quanto previsto dall’art. 35 comma 1 del
Regolamento del Settore Tecnico ed anche in violazione di quanto disposto al
paragrafo 11.1 e 11.3, del C.U. n 1 del S.G.S per la stagione sportiva 2010/2011 per
avere partecipato all’organizzazione, in qualità di responsabile dell’evento, del 1°
torneo di Calcio Giovanile denominato La Pinetina Junior Camp organizzato dalle
società (non affiliate alla FIGC) La Pinetina ed Accademia Italia (della quale
risulta Presidente) riservato a squadre giovanili e disputatosi in alcune giornate del
gennaio 2011 sebbene detto torneo non fosse stato debitamente organizzato dalla
FIGC nonostante la partecipazione di squadre regolarmente affiliate alla stessa per
rispondere alla violazione dell’art 33 del Settore Tecnico per non aver chiesto la
sospensione all’Albo dei Tecnici;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la
sanzione della squalifica fino al 13/03/2013.
Ritenuto che:
- i fatti addebitati al deferito risultano documentalmente comprovati nonché
suffragati dalle dichiarazioni testimoniali acquisite agli atti del giudizio
P.Q.M.
dichiara il sig. PAOLO CATTANEO responsabile dell’addebito disciplinare che gli è
stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al
13/03/2013.